Roma, 08 ottobre 2020
Il D.d.l. di conversione del c.d. DL di Ferragosto prevede la facoltà – per il 2020 – di derogare alla norma contenuta nell’art. 2426 del c.c..
In particolare, nel testo approvato dal Senato e ora passato all’esame della Camera che dovrà convertirlo in legge entro il 13 p.v., è previsto che i soggetti che “non adottano i principi contabili internazionali” possono non imputare al Conto Economico dell’esercizio in corso, la quota annua di ammortamento relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.
Il meccanismo applicativo della facoltà di deroga prevede il differimento all’esercizio successivo (ergo il 2021 per i soggetti “solari”) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020. Va da sé che si tratta di uno slittamento del piano di ammortamento, atteso che con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario.
Tale misura “agevolativa”, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con semplici decreti del M.E.F..
Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti non imputandoli a C.E., dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una “riserva indisponibile di utili”, la cui entità dipenderà dal risultato civilistico del bilancio 2020.
A titolo esplicativo, assumendo per ipotesi che una società abbia ammortamenti da contabilizzare nel 2020 per euro 100, si potrebbe verificare che:
- l’utile dell’esercizio 2020 sia di entità inferiore alla quota di ammortamento di euro 100, ad esempio euro 40; in tal caso, in sede di approvazione del bilancio e destinazione dell’utile dell’esercizio di euro 40, sarà necessario costituire la “riserva indisponibile di utili” che dovrà essere integrata per altri euro 60 tramite l’utilizzo di riserve di utili pregressi ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze, dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi;
- qualora, invece, l’utile dell’esercizio 2020 sia di euro 120, quindi di entità superiore alla quota di ammortamento di euro 100 non contabilizzata nel 2020 e differita al 2021, sarà necessario costituire la “riserva indisponibile di utili” per euro 100, corrispondente agli ammortamenti non imputati a C.E..
Dell’attivazione della deroga all’art. 2426 del c.c. e delle relative motivazioni dovrà essere fornita apposita informativa nella Nota Integrativa, unitamente alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati, con evidenza dell’impatto sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.
Corre l’obbligo segnalare che le società che decidono di avvalersi della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a C.E., valorizzando nelle dichiarazioni fiscali IRES ed IRAP per l’anno 2020, le corrispondenti variazioni in diminuzione, pari agli ammortamenti non imputati a C.E..
Quanto appena detto, in deroga all’art. 109 comma 4 del T.U.I.R., in base al quale le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al C.E. relativo all’esercizio di competenza.In caso di opzione, pertanto, si verificherà un “disallineamento” tra valori civilistici e fiscali, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, sarà necessario procedere allo stanziamento in bilancio delle “imposte differite passive”.