Roma, 13 Maggio 2020
Il nome è tutto un programma …. non si chiamerà più “decreto maggio” ma “decreto rilancio”, la cui bozza in circolazione è composta da ben 255 articoli !
Nel premettere che a tutt’oggi il “DL Rilancio” non è ancora passato per la sua approvazione in Consiglio dei Ministri, l’art. 25 dell’attuale testo prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (infra cfp) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e titolari di partita IVA in genere, eccezion fatta per i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
Requisito soggettivo: il cfp spetterebbe soltanto ai soggetti che nell’esercizio 2019 abbiano registrato ricavi [come valorizzati ex art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR] o compensi di lavoro autonomo (ex art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori ad euro 5kk.
Requisito oggettivo: il cfp spetterebbe al beneficiario “….. a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si farà riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La bozza del DL Rilancio precisa che per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il cfp spetterà anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Entità del cfp. Per quanto concerne il conquibus, le modalità di calcolo – anche in ordine all’accennato “requisito oggettivo” che non tiene conto di una pletora di ulteriori elementi economico/finanziari dell’azienda, che potrebbe aver subito in ogni caso un significativo danno indipendentemente dalla flessione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 – sono tutto un programma: l’ammontare del cfp sarebbe determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale del cfp varierebbe a seconda della dimensione dell’impresa, all’uopo determinata solo sulla base dei ricavi o compensi conseguiti nell’intero esercizio 2019.
La percentuale del cfp, come annunciata nella serata del 13 maggio dal Presidente del Consiglio a parziale modifica di quanto già comunicato in precedenza, sarebbe:
- del 20% della differenza tra i ricavi delle due mensilità di aprile, per i soggetti con ricavi o compensi (2019) non superiori ad euro 400k;
- del 15% della differenza tra i ricavi delle due mensilità di aprile, per i soggetti con ricavi o compensi (2019) compresi tra euro 400k ed euro 1.000k;
- del 10% della differenza tra i ricavi delle due mensilità di aprile, per i soggetti con ricavi o compensi (2019) compresi tra euro 1kk ed euro 5kk.
E’ il comma 6 dell’art. 25 della bozza del “DL Rilancio” che è, onestamente, particolarmente imbarazzante: “….. l’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto comunque ……. per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche”.
Al comma 7 dell’art. 25 il “Legislatore” precisa che il cfp non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP, pertanto non sarà tassato.
Al fine di ottenere il beneficio, i soggetti interessati dovranno presentare in via telematica (anche tramite intermediari abilitati) un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, secondo un iter che sarà poi definito. Verificata l’esistenza dei presupposti di legge (utilizzando ovviamente i flussi già disponibili della fatturazione elettronica), l’Agenzia delle Entrate dovrebbe erogare il cfp mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Quanto sopra, lo scenario dell’attuale bozza del DL Rilancio in materia di contributi a fondo perduto !