Roma, 08 Giugno 2020
E’ stata pubblicata sabato 6 giugno la tanto attesa Circolare dell’AdE in materia di credito d’imposta sulle locazioni di immobili e affitti d’azienda, con i primi chiarimenti e l’istituzione del nuovo codice tributo “6920”.
Il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020 potrà essere utilizzato – a partire dal 06/06/2020 – in compensazione nel modello F24 con il codice tributo “6920” e potrà essere ceduto al Locatore come “sconto” sul canone.
Come noto, i beneficiari del credito d’imposta sono:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori ad euro 5kk;
- che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50% (chi lo avesse subito del 49% rimane fuori …!!!) in ciascuno dei tre mesi agevolati, ovvero marzo, aprile e maggio 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019. Il requisito della flessione del fatturato non è richiesto per le società costituite nel 2019, che non abbiano fatturato alcunché nei mesi di marzo/aprile e maggio dello scorso anno.
Con riferimento alle strutture alberghiere, a cui spetta il bonus a prescindere dai ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente, i beneficiari sono quelle imprese che, indipendentemente dalla natura giuridica (società o ditta individuale), svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (alberghi e B&B).
In ordine alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile direttamente dall’impresa in compensazione a partire dal 6 giugno 2020 ovvero, in alternativa, può essere ceduto sia a banche/istituzioni finanziarie che al Locatore.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’impresa beneficiaria direttamente in compensazione nel modello F24, solo successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, salvo quanto specificamente previsto in caso di cessione del credito al Locatore, come infra precisato.
La Circolare n.14/2020 dell’AdE conferma che il credito d’imposta può essere ceduto al Locatore dell’immobile o al Concedente l’azienda, “a titolo di pagamento del canone”. Su questo aspetto si attendeva la conferma, ovvero che con la cessione del credito al Locatore si paga solo la differenza tra canone pieno e misura del credito d’imposta (60% o 30% a seconda delle due fattispecie, locazione di immobile o affitto d’azienda).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di cessione al Locatore del credito, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere finanziario in capo al Conduttore, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al Locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta, ovvero il 40% del canone di locazione dell’immobile – considerando che il credito è del 60% per le locazioni di immobili – ed il 70% del canone di affitto d’azienda, considerando che il credito in questo caso è del 30%.
Il credito d’imposta può essere ceduto anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà per questi di successiva cessione del credito (cartolarizzazioni).
NB. Le modalità attuative della cessione dei crediti d’imposta, incluse quelle al Locatore, saranno definite con prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 122 del DL 34/2020). Allo stato attuale, pertanto, la cessione del credito non è ancora operativa.
La Circolare chiarisce, altresì, che qualora non sia stato utilizzato il credito d’imposta per “botteghe e negozi” ex art. 65 del DL 18/2020 (es. per mancato pagamento del canone di marzo o perché l’immobile ha categoria catastale diversa dal C1), è possibile optare per il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
Lavoratori autonomi ed immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività professionale ed a propria abitazione familiare.
Per concludere su un aspetto dubbio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito di imposta sulle locazioni si applica a prescindere dalla categoria catastale, diventando dirimente l’effettiva destinazione dell’unità immobiliare.
In particolare, ferme restando le condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020 (in primis la riduzione del 50% fatturato), l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito di imposta si applica indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile destinato allo svolgimento effettivo di attività “industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico”.Per quanto concerne gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, l’Agenzia quindi precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti “promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente”, non quindi solo gli immobili con cat. catastale A10. In tale scenario, continua la Circolare n. 14/2020, va da sé che il credito non spetta sull’intero canone, bensì solo sul suo 50%.