Roma, 24 Novembre 2020
L’AdE, con il provvedimento n. 358844/2020, ha definito il contenuto, le modalità ed i termini per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 (DL Ristori) e all’art. 2 del DL 149/2020 (DL Ristori-bis).
Le istanze potranno essere presentate tra il 20/11/2020 ed il 15/01/2021. Si evidenzia che possono accedere anche le imprese con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 5kk.
L’istanza, oltre ai dati identificativi dell’impresa richiedente, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l’IBAN del conto corrente su cui effettuare l’accredito.
Come per i cfp previsti dall’art. 25 del Dl 34/2020 della scorsa estate, la domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari, mediante il servizio web nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’AdE oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’AdE erogherà il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato all’impresa beneficiaria.
Entrambi i cfp dei due DL Ristori, si rivolgono ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020, che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
CFP ai sensi del DL 137/2020. Per richiedere il cfp del DL Ristori, occorre esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al decreto legge. Inoltre, deve sussistere un calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, calo che deve essere superiore al 33%. Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno aperto la partita IVA successivamente al 01/01/2019.
CFP ai sensi del DL 149/2020. Fermo restando il requisito del calo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.
Come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza, l’ammontare del cfp è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al DL Ristori (dal 50% al 400%) o nell’Allegato 2 al DL Ristori-bis (200%), a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, all’importo che si ottiene applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019 una delle seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a euro 400k;
- 15% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a euro 400k e fino a euro 1kk;
- 10% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a euro 1kk.
L’ammontare dei cfp è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In altri termini, l’ammontare del nuovo cfp è quantificato in due step:
- in prima battuta si determina la base di calcolo, applicando alla differenza tra l’importo del fatturato del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi 2019, ovvero il 20%, 15% o il 10%;
- il risultato del calcolo del primo step, andrà moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%), a seconda dei codici ATECO dell’impresa.
NB. Come nel precedente cfp “estivo”, l’ammontare del contributo non può essere superiore ad euro 150.000.