Roma, 28 febbraio 2024
Il “DL PNRR” approvato il 26/02/2024 dal Consiglio dei Ministri introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, finalizzato a dare impulso e sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese.
Stando alla bozza del DL circolata (in attesa di pubblicazione in G.U.), il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che consentano il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, fisiologicamente strumentali all’esercizio d’impresa (si tratta, in particolare, dei beni perimetrati negli allegati A e B alla L. n. 232 del 11/12/2016), che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Misura del credito d’imposta 5.0.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino ad euro 2,5kk;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre euro 2,5kk e fino a euro 10kk;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre euro 10kk, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a euro 50 milioni (limite per anno solare ed impresa beneficiaria).
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10% dell’investimento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15% dell’investimento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Disposizioni attuative in un successivo decreto del MINIT.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabilite con apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per l’accesso all’agevolazione, le imprese dovranno presentare apposita istanza, documenti e comunicazioni al Ministero, anche a consuntivo rispetto al completamento degli investimenti previsti, con le modalità e nei termini che saranno definiti dall’adottando DM.
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti, in ossequio a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Per le P.M.I., le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore ad euro 10.000.
È inoltre richiesta la certificazione da parte di un “revisore dei conti”, che dovrà attestare la regolarità in ottica amministrativa e fiscale, in conformità a quanto sarà previsto dal decreto ministeriale attuativo.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare che non sarà utilizzato in compensazione entro tale data sarà riportato negli anni successivi è potrà essere utilizzato in 5 quote annuali di pari importo.