Roma, 26 Marzo 2021
La fattispecie di cui si disquisisce, particolare e non banale per i suoi riflessi, è stata oggetto della risposta ad interpello n. 199 dello scorso 22 marzo 2021 da parte dell’A.d.E..
La materia è quella dello scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”, disciplinato dall’art. 177 del TUIR, 2° comma, laddove si legge che “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.
Dalla lettura dell’interpello 199/2021 si evince che anche a giudizio dell’A.d.E. il conferimento di una partecipazione di controllo da parte di una persona fisica – lo stesso varrebbe per una persona giuridica – in regime fiscale di “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 del T.U.I.R. è un’operazione esclusa per default dall’ambito di applicazione della norma antielusiva ex art. 175 comma 2 del T.U.I.R. e che la cessione successiva in PEX (art. 87 del T.U.I.R.) della partecipazione da parte della società conferitaria non integra gli estremi di condotta censurabile quale abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, essendo il risparmio d’imposta legittimo.
In estrema sintesi, non è censurabile l’operazione con la quale un soggetto (nel caso attenzionato una persona fisica) che conferisce in “regime fiscale di realizzo controllato” in una newco – da lui stesso interamente partecipata – una partecipazione societaria del 60%, nel volgere massimo di un paio d’anni la ceda in PEX a terzi, in base ad un contratto preliminare di vendita sottoscritto (addirittura !) prima del conferimento medesimo.
Nella fattispecie, la persona fisica aveva stipulato nel 2013 un contratto preliminare di compravendita della partecipazione al 100% che possedeva in una società ALFA. Dopo aver ceduto in due tranche il 40%, procede al conferimento in una newco del residuo 60% (partecipazione di controllo), come da facoltà consentita nel contratto preliminare di compravendita, fermo restando il mantenimento dell’impegno alla cessione della residua partecipazione entro il termine ultimo del 30 giugno 2023.
Avendo per oggetto una partecipazione che consente alla società conferitaria di acquisire il controllo sulla società scambiata (ALFA), il conferimento può essere effettuato in regime fiscale di “realizzo controllato” ex art. 177 comma 2 del TUIR, tale per cui il valore di realizzo per il conferente è pari al valore attribuito ai fini della patrimonializzazione della società conferitaria (capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo) e conseguentemente, se quest’ultimo viene determinato in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente, la plusvalenza fiscale da conferimento risulta pari a zero (c.d. “neutralità fiscale indotta”).
Posto che il comma 3 dell’art. 177 del T.U.I.R. (Scambi di partecipazioni) stabilisce che “si applicano le disposizioni dell’articolo 175, comma 2”, le quali stabiliscono che lo speciale regime fiscale, derogatorio del “realizzo al valore normale” ex art. 9 del T.U.I.R., non si applica nel caso di conferimento di partecipazioni prive dei requisiti PEX di cui all’art. 87 del T.U.I.R., se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei predetti requisiti (al netto di quello dell’holding period di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 87, ovvero ininterrotto possesso per dodici mesi della partecipazione; cfr. blog del 08/03/2019), la prima questione da smarcare riguarda l’applicabilità o meno di questa norma antielusiva specifica in un caso quale quello di specie. Su questo aspetto, la risposta 199/2021 all’interpello conviene sul fatto che, quando il conferente è una persona fisica l’applicazione dell’art. 177 comma 3 del T.U.I.R. sia da considerarsi esclusa “tout court […] atteso che per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un “reddito diverso” ai sensi dell’articolo 67 del T.U.I.R.”, non trovando quindi applicazione, come per le società e/o le imprese in genere, l’art. 87 del T.U.I.R. (PEX).
Per quanto riguarda invece il fatto che la successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio ex art. 177 comma 2 del T.U.I.R., da parte della newco conferitaria (cessione che per altro, nel caso di specie, costituisce epilogo noto già da prima del conferimento, essendo il preliminare del 2013), possa determinare gli estremi di una condotta che nel complesso configuri un abuso del diritto secondo i principi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, nell’interpello n. 199/2021 si legge che l’operazione prospettata non configura alcun risparmio di imposta indebito, in quanto:
- la condotta posta in essere avviene in “neutralità fiscale indotta” nella fase di conferimento e determina poi, nella fase di cessione, una plusvalenza imponibile solo nel limite del 5% (in quanto in PEX ex art. 87 del T.U.I.R.), cui seguirebbe l’eventuale tassazione del reddito solo al momento della sua distribuzione al socio, sotto forma di dividendo, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta al 26%;
- la condotta “alternativa” a quella anzidetta, ovvero cessione diretta della partecipazione da parte della persona fisica senza previo suo conferimento nella newco, sconterebbe sul 100% della plusvalenza fiscale realizzata una tassazione con applicazione di imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Va da sé che per come scritta la risposta all’interpello in esame, che valuta esplicitamente l’alternatività tra le due condotte (cessione diretta, tassata al 26%, e conferimento in newco, tassato nei limiti del 5% in quanto in PEX), delinea lo sforzo ed i passi avanti fatti in questi ultimi anni all’interno dell’A.d.E. sul tema dell’abuso del diritto che, si ricorda, è stato puntualmente codificato solo nel secondo semestre 2015.