Roma, 04 Novembre 2024
Con riferimento al perimetro fattuale dei trasferimenti – per successione o donazione – di partecipazioni societarie e/o aziende, il D.Lgs. n. 139/2024 ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. 346/90, tra le quali anche quella relativa all’art. 3 comma 4-ter sul c.d. “patto di famiglia”.
Pur non essendo stato rivoluzionato l’impianto originario, la norma è stata integralmente riscritta, con importanti miglioramenti.
Nel suo nucleo essenziale, l’art. 3 comma 4-ter, prevede che “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del c.c. a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni …… omissis ..…, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n 1, del c.c. o integrato un controllo già esistente”.
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni – in caso di trasferimento d’azienda – oppure, nell’ipotesi di partecipazioni societarie, che detengano il controllo (o la titolarità del diritto) per almeno 5 anni dal trasferimento. Il mancato rispetto di queste condizioni. comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento di imposta e sanzioni.
Per beneficiare dell’agevolazione occorre integrare tutta una serie di presupposti. Il primo quello negoziale: l’azienda o le partecipazioni devono essere trasferite mediante un trasferimento (a titolo liberale) che puòessere anche un “patto di famiglia” ex artt. 768-bis e ss. c.c..
Le tipologie negoziali possibili, oltre il patto di famiglia, sono:
- la donazione;
- i vincoli di destinazione (circ. n. 18/2013);
- il trust;
- il testamento;
- la successione “ab intestato”.
L’art. 3 comma 4-ter, poi, prevede un presupposto soggettivo, nella misura in cui limita la platea dei beneficiari del trasferimento d’azienda ai discendenti o al coniuge del dante causa. Il presupposto soggettivo tributario èquindi più ampio di quello di cui all’art. 768-bis c.c., che invece esclude il coniuge.
Un altro presupposto è quello temporale, che richiede i beneficiari dell’azienda debbano proseguire l’attivitàd’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento ovvero che chi riceve le partecipazioni debba mantenere il controllo o la titolarità del “diritto particolare” (ex art. 2468 c.c.; cfr. l’interessante risposta ad interpello n. 262/2022), per almeno 5 anni.
È con riguardo all’ultimo presupposto, quello oggettivo, che il decreto ha apportato le innovazioni piùsignificative:
- in primo luogo, ha aggiunto che “il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti” (anche se a quest’estensione erano già arrivate, prima della modifica della norma, la dottrina e giurisprudenza);
- in secondo luogo, la precisazione più significativa, però, è quella per cui – in caso di trasferimento di quote sociali – il beneficio si applica a quelle “mediante le quali è acquisito il controllo …. omissis … o integrato un controllo già esistente”.
Sebbene quella ora delineata dal decreto fosse già l’interpretazione che gli operatori davano alla vecchia formulazione (nella parte in cui richiedeva, per il trasferimento delle partecipazioni in società di capitali, l’acquisizione o integrazione del “controllo”), erano intervenuti ben due provvedimenti di prassi dell’A.d.E. per escluderlo (risposte interpelli nn. 497/2021 e 72/2024). Secondo l’A.d.E., infatti, ad essere agevolati erano:
- l’acquisto del controllo [cioè il passaggio da 0 ad una partecipazione >51% nel capitale della società (o superiore in caso di quorum rafforzati)];
- oppure la sua integrazione [cioè il passaggio da una partecipazione minoritaria ad una di misura > al 51% (o superiore in caso di quorum rafforzati)].
A partire dalla risposta ad interpello n. 497/2021, a giudizio dell’A.d.E. non si poteva considerare agevolato il c.d. consolidamento del controllo, vale a dire il rafforzamento di una maggioranza già detenuta (dal 51% in su).
Il nuovo art. 3 comma 4-ter, invece, chiarisce che anche il consolidamento rientra nei trasferimenti agevolati e, questo, non è di poco conto.
Molto spesso, infatti, è intenzione del fondatore realizzare il passaggio generazionale in favore dei discendenti, mantenendo una partecipazione di minoranza per conservare una parte dei diritti economici. Questa partecipazione residua di minoranza, poi, può essere trasferita in un secondo momento mediante donazione, apporto in trust, o con testamento. Anche in questo caso, ora, troverà applicazione l’agevolazione prevista dalla nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs 346/90.