Roma, 20 Novembre 2020
Nel rinviare ai blog dello scorso 26/05/2020 e 01/09/2020 per la sintesi delle agevolazioni previste dall’art. 26 del DL 34/2020 in materia di rafforzamento patrimoniale, è opportuno segnalare che la bozza del D.d.l. di Bilancio 2021 che sta circolando nella versione licenziata dal Governo, ne prevede alcune estensioni/modifiche, anche se limitatamente a quelle spettanti alle società che deliberano gli aumenti di capitale, non anche quindi a favore dei soci che li sottoscriveranno nel 2021.
Come si è già avuto modo di segnalare nei precedenti blog, l’art. 26 del DL 34/2020 prevede che a fronte degli aumenti di capitale dalle imprese danneggiate dalla pandemia, spettino due distinte agevolazioni:
- ai soci (sia persone fisiche che giuridiche) che sottoscrivono e versano l’aumento di capitale, un credito d’imposta pari al 20% delle somme apportate, il c.d. credito d’imposta per gli investitori;
- alle società beneficiarie dell’aumento, un credito d’imposta commisurato alle perdite che saranno conseguite nell’esercizio 2020, il c.d. credito d’imposta per le società.
Si rammenta il perimetro delle agevolazioni, anche in termini soggettivi:
- l’aumento di capitale a pagamento deve essere deliberato e perfezionato entro il 31/12/2020;
- la società che delibera l’aumento di capitale sociale deve aver registrato nel 2019 ricavi compresi tra euro 5kk ed euro 50kk;
- la società deve aver subito, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una riduzione di fatturato di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica.
Come già evidenziato nel blog del 01/09/2020, le disposizioni attuative di tale disciplina sono state approvate con il DM 10 agosto 2020 del M.E.F., il quale regola le modalità applicative per la richiesta e per la fruizione dei due crediti d’imposta sopra indicati.
Il decreto del M.E.F., richiama a sua volta un provvedimento dell’AdE che vada a stabilire le regole tecniche per la presentazione delle istanze necessarie per la fruizione dei crediti, provvedimento che ad oggi non è ancora stato emanato.
Ciò premesso, l’attuale duplice agevolazione prevista dall’art. 26 del DL 34/2020 compete a condizione che l’aumento di capitale sia deliberato ed eseguito entro il 31/12/2020.
Passando ora alla bozza del D.d.l. di Bilancio 2021, qualora le modifiche proposte venissero approvate e convertite in legge nelle prossime settimane, lo scenario sarebbe il seguente:
- relativamente alle delibere di aumento di capitale adottate ed eseguite entro il 31/12/2020, rimane l’operatività (oramai legge dello Stato) dell’art. 26 del DL 34/2020, ergo trova applicazione il quadro su sintetizzato;
- qualora passasse la norma contenuta nel D.d.l. di Bilancio 2021 nella sua attuale formulazione, potrebbero, invece, essere agevolati – ma solo in capo alla società che delibera l’aumento e non anche in capo ai suoi soci, come invece previsto dall’art. 26 del DL 34/2020 – gli aumenti di capitale effettuati entro il 30 giugno 2021.
Concentrando l’attenzione su questa seconda fattispecie, la bozza del D.d.l. di Bilancio 2021 contiene un’ulteriore interessante modifica oltre allo slittamento di sei mesi del termine, differenziando le modalità di calcolo del credito d’imposta a seconda che l’aumento sia avvenuto entro la fine del 2020 o nel primo semestre del 2021.
Nel primo caso – quindi regime attualmente previsto dall’art. 26 del DL 34/2020 – il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite del 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo delle perdite stesse), fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.
Chiariamo con un esempio il meccanismo: se la società target aveva al 31/12/2019 un patrimonio netto di euro 5kk, ridottosi al 31/12/2020 ad euro 4kk per effetto di una perdita d’esercizio di euro 1kk, occorre:
- determinare la perdita del 2020 che eccede il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo della perdita stessa: perdita di euro 1kk – 10% di euro 5kk = euro 500.000;
- calcolare il credito d’imposta in misura pari al 50% di tale ammontare, pari quindi ad euro 250.000;
- verificare che l’ammontare del credito non ecceda il 30% dell’aumento di capitale effettuato dalla società: a)ipotizzando un aumento di capitale di euro 1kk, il credito spetterebbe per l’integrale importo di euro 250k, essendo inferiore ad euro 300k; b) ipotizzando, invece, un aumento di capitale di euro 500k, il credito spettante si fermerebbe ad euro 150.000, pari al 30% dell’aumento di capitale.
Nel secondo caso – quindi regime contenuto nella bozza del D.d.l. di Bilancio 2021 – per gli aumenti di capitale realizzati nel secondo semestre del 2021, mentre rimangono fermi i primi due punti che riguardano il calcolo del credito “teorico”, viene modificato il terzo parametro, prevedendo l’incremento della percentuale di controllo dal 30% al 50% dell’aumento di capitale deliberato tra il 01/01/2021 ed il 30/06/2021. In tal modo, rifacendoci ai numeri dell’esempio precedente, se l’aumento venisse deliberato nel secondo semestre, il credito d’imposta spetterebbe alla società deliberante nella misura integrale di euro 250k (il 50% e non più il 30% dell’aumento di capitale), recuperando in tal modo, rispetto al “meccanismo” del 2020, un maggior credito d’imposta di euro 100.000.
Va da sé che rinviando la ricapitalizzazione al 2021, non maturerebbe però il credito d’imposta per i soci sottoscrittori, previsto – al momento – solo dal vigente art. 26 del DL 34/2020.
Allo stato attuale delle norme, non è chiarito come potranno essere “trattati” gli aumenti di capitale deliberati nel 2020 ma eseguiti (in termini di sottoscrizione/versamento del capitale sottoscritto) in parte nel 2020, per essere completati nel 2021. Basti pensare a fattispecie di aumenti di capitale caratterizzati da diritti di prelazione che potrebbero perfezionarsi a cavallo dei due esercizi.
Una significativa importante modifica prevista dalla bozza del D.d.l. di Bilancio 2021 riguarda il momento di utilizzo del credito: nel testo è previsto che la società beneficiaria del credito d’imposta maturato possa effettuare le compensazioni in F24 entro il 30/11/2021, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2020. Ovviamente, per procedere alla compensazione, dovrà essere stato approvazione il bilancio al 31/12/2020, nel quale sarà cristallizzata la perdita dell’esercizio, sulla base della quale fare i calcoli anzidetti.