Roma, 13 Marzo 2020
Allo stato attuale (il DL dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri oggi), lo stop ai versamenti IVA, ritenute e contributi in scadenza lunedì 16 marzo potrebbe riguardare solo le imprese ed i professionisti con ricavi non superiori ad euro 400.000 per le attività di “prestazioni di servizi” e non superiori ad euro 700.000 per le attività di “cessioni di beni”.
Sarebbe questa l’ipotesi – obiettivamente inadeguata – al vaglio del Governo.
Nella serata di ieri, sono circolate le prime indiscrezioni sulla portata di un provvedimento che dovrebbe essere emanato nel più breve tempo possibile, atteso che siamo a venerdì !
Considerato l’approssimarsi della scadenza, il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha chiesto al Governo di comunicare “ufficialmente e immediatamente” il rinvio dei versamenti previsti per il 16 marzo prima ancora dell’arrivo del decreto; al momento, ancora nessun comunicato stampa è stato emanato.
Ad ogni modo, nel caso in cui l’emanando DL dovesse, come sembra, escludere alcune categorie di imprese e contribuenti, coloro che non riusciranno a far fronte agli adempimenti con puntualità, dovrebbero comunque poter evitare – in quanto già previsto nelle “maglie” della legge – l’applicazione delle sanzioni.
Quanto anzidetto, trova infatti conforto nel testo dell’art. 6 del D. Lgs. n. 472/97 (provvedimento legislativo relativo alle “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”), relativo alle “cause di non punibilità”. In particolare il comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 472/97 prevede testualmente che “non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Detta causa di non punibilità si verifica, come affermazione universale (anche della giurisprudenza), solo in presenza di eventi eccezionali, i quali determinano in modo necessario ed inevitabile il comportamento omissivo, in questo caso del Contribuente.
Pertanto, atteso che lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio, e confermato nei D.P.C.M. successivi, configurerebbe un’oggettiva fattispecie di forza maggiore, andrebbe sancita l’immediata disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie su tutto il territorio nazionale, anche per evitare un superfluo e gravoso possibile contenzioso tributario per coloro che verseranno il dovuto, ma successivamente al 16/03/2020.Per quanto anzidetto sarebbe auspicabile – anche su questo fronte – un segnale “costruttivo” da parte dell’Agenzia delle Entrate, formalizzando la conferma (in base alla norma anzidetta) della mancata applicazione delle sanzioni per tutti i termini in scadenza, così da rasserenare i professionisti ed i loro Clienti, in questi giorni alle prese con la riorganizzazione – per forza maggiore – degli Studi e del lavoro.