Roma, 26 Maggio 2020
Anche se è bene precisare che occorrerà attendere, per l’operatività dello strumento agevolativo, sia il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (che dovrebbe essere adottato entro il 18 giungo p.v.) sia l’autorizzazione della Commissione Europea, è bene iniziare a valutare e pianificare l’opportunità offerta dall’art. 26 del DL Rilancio, ovvero la capitalizzazione agevolata delle società di capitali.
La fattispecie che la norma agevola è l’aumento di capitale delle società – deliberato ed eseguito successivamente al 19/05/2020 – che fa scattare i benefici (credito d’imposta) sia in capo al soggetto che lo sottoscrive (che può essere sia persona fisica che persona giuridica) sia in capo alla società che lo delibera.
In sintesi questo il “perimetro” delle agevolazioni:
- l’aumento di capitale a pagamento deve essere deliberato e perfezionato entro il 31/12/2020;
- la società deve aver registrato nel 2019 ricavi compresi tra euro 5kk ed euro 50kk;
- la società deve aver subìto, tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, una riduzione di fatturato di oltre il 33% rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica.
In estrema sintesi, l’art. 26 del DL 34/2020 prevede che se una società di capitali delibera l’aumentano del capitale sociale, determina un doppio beneficio in termini di credito di imposta:
- al Socio che ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale, compete un credito d’imposta del 20% dell’importo effettivamente sottoscritto e versato, con un tetto massimo all’aumento di capitale sociale di euro 2 milioni, cui corrisponde un credito d’imposta massimo pari, quindi, ad euro 400.000;
- alla società che delibera l’aumento, invece, compete un credito d’imposta pari al 50% della perdita del 2020, eccedente il 10% del Patrimonio Netto post aumento (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza massima del 30% dell’aumento di capitale stesso (sarà, pertanto, riconosciuto nel minor importo tra i predetti due parametri).
Tra le considerazioni da fare, si segnala che la norma fa riferimento ai “conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale”, e sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote oggetto dell’aumento di capitale sociale, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo. Non sono invece agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), né gli aumenti a titolo gratuito.
In termini operativi, e necessario ed utile fare un esempio numerico del meccanismo agevolativo, “leggermente” contorto.
Ipotizziamo un aumento di capitale della Società XY S.p.A. di euro 1,5 milioni.
I benefici in termini di credito di imposta ex art. 26 del DL Rilancio sarebbero i seguenti:
- beneficio per il Socio, che sottoscrive il 100% dell’aumento: potrà fruire di un credito d’imposta di euro 300k, pari al 20% dell’aumento di capitale stesso;
- beneficio per la Società XY S.p.A. Per quanto riguarda la società, per avere contezza del beneficio determinato dall’aumento di capitale sociale di euro 1,5 milioni, bisogna necessariamente fare alcune ulteriori ipotesi: 2.1)ipotizziamo che la società abbia un Patrimonio Netto, prima di deliberare l’aumento di capitale, di euro 2,5 milioni; 2.2) ipotizziamo che a seguito dell’emergenza Covid 19, il management preveda una perdita per il 2020 di euro 1 milione; 2.3) ipotizziamo che a seguito della prevista perdita, nel 2020 venga deliberato ed eseguito un aumento di capitale di euro 1,5 milioni, portando il Patrimonio Netto al 31/12/2020, al lordo della perdita, ad euro 4 milioni (euro 2,5 mil. + 1,5 mil.). Sulla base del precedente esempio numerico, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del DL 34/2020, il credito d’imposta per la Società XY S.p.A. sarebbe di euro 300.000, pari al 50% della differenza tra la perdita del 2020 (nell’ipotesi euro 1.000.000) ed il 10% (nell’ipotesi euro 400.000) del Patrimonio Netto post aumento di capitale, assunto al lordo della perdita del 2020.
Si segnala che il comma 8 dell’art. 26 del DL prevede un tetto massimo al credito d’imposta, che in ogni caso non può superare 30% dell’aumento di capitale. Tornando all’esempio fatto, la Società beneficerebbe in toto del credito d’imposta di euro 300.000, in quanto inferiore al 30% dell’aumento di capitale deliberato di euro 1,5 mil. (euro 450.000).
Si evidenzia, altresì, che il comma 20 dell’art. 26 del DL 34/2020 prevede espressamente che per quanto i due benefici anzidetti (per il Socio e per la Società) siano cumulabili, in ogni caso non possono eccedere l’importo complessivo di euro 800.000.
Da tenere presenti, infine, le seguenti condizioni da rispettare, pena la restituzione del credito d’imposta:
- per la società: non deve distribuire “riserve” di qualsiasi tipo prima del 01/01/2024. Il riferimento alle “riserve” pare indicare che la distribuzione dell’utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza (aspettiamo, per le precisazioni, il decreto attuativo del M.E.F.);
- per il socio: la partecipazione ottenuta a seguito dell’aumento di capitale, non potrà essere alienata prima del 31/12/2023.
Nota dolente. Allo stato attuale del testo normativo, il credito d’imposta de quo, che maturerà per competenza nel 2020, potrà essere utilizzato in compensazione da ambedue i soggetti beneficiari (Socio e Società), solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione “Redditi 2021” per l’anno 2020, il che equivale a dire dall’autunno 2021 !