Roma, 10 Giugno 2020
E’ imminente l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno impartite le istruzioni per la richiesta del cfp, che dovrà essere presentata all’AdE entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, mediante l’applicazione desktop telematico o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Per quanto attiene le procedure, sulla base della bozza in circolazione, si segnala che solo nel caso in cui l’ammontare del contributo fosse superiore ad euro 150.000, il modello dell’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all’AdE.
Quanto ai requisiti soggettivi, l’impresa richiedente deve barrare la casella corrispondente alla fascia di ricavi/compensi relativi al 2019, da cui scaturisce la diversa misura del cfp ovvero:
- ricavi non superiori ad euro 400.000, cui corrisponde un cfp pari al 20% della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato di aprile 2020;
- ricavi superiori ad euro 400.001 e fino ad euro 1.000.000, cui corrisponde un cfp pari al 15% della differenza tra i fatturati delle due mensilità di aprile;
- ricavi superiori ad euro 1.000.001 e fino ad euro 5.000.000, cui corrisponde un cfp pari al 10% della differenza tra i fatturati delle due mensilità di aprile.
Si ricorda che le imprese con ricavi 2019 superiori ad euro 5kk non avranno accesso al cfp.
Ai fini della determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni alla compilazione del modello riportano una tabella riepilogativa con i campi della dichiarazione dei “REDDITI 2020” (relativa all’esercizio 2019) ai quali fare riferimento. Tuttavia, tenuto conto che la stragrande maggioranza – se non la totalità – dei potenziali beneficiari del cfp nei prossimi 60 gg. non avranno presentato il modello REDDITI 2020, l’AdE effettuerà un controllo ex post del rispetto dei parametri dimensionali.
Da evidenziare che nel caso in cui il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Allo stato attuale, non è ancora chiaro come trattare le società che nel corso del 2019 abbiano proceduto a fusioni/scissioni.
Nella domanda di cfp sono poi previsti i campi dove riportare l’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi dei due mesi di riferimento, aprile 2019 ed aprile 2020. A tal fine devono essere considerate tutte le fatture attive – chiaramente gli imponibili al netto dell’IVA – con data di effettuazione dell’operazione nel mese di aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile e comprese le note di credito.
In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari ad euro “zero”.
Quest’ultima casistica potrebbe verificarsi sia se l’attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019 sia se nel mese di aprile 2019 non sono state emesse fatture. In questi scenari l’importo del cfp sarà pari a quello minimo previsto dall’attuale art. 28 del DL34/2020, ovvero euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per tutti gli altri.