Roma, 16 Settembre 2020
L’Agenzia delle Entrate, nella propria risposta ad interpello n. 356 di ieri, per la prima volta precisa che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i canoni di sublocazione, seppur relativamente ad una fattispecie particolare di sublocazione parziale.
Nella fattispecie posta all’esame dell’AdE, pertanto, l’agevolazione spetta sia al conduttore che al sublocatore.
Questo l’esito della fattispecie oggetto della risposta n. 356/2020: il canone di sublocazione pagato da un professionista (un Avvocato) per una stanza all’interno di un più ampio ufficio, può beneficiare del credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 28 del DL 34/2020, essendo la stanza adibita all’esercizio della propria attività professionale, regolata dalla L. 392/78.
Da non trascurare un altro importante spunto offerto dall’interpello in questione, in termini “interpretativi”, della portata operativa dell’art. 28 del DL 34/2020: nella risposta all’interpello, l’AdE ha espressamente chiarito – come su detto per la prima volta – che rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione dell’art. 28 anche i canoni di sublocazione.
Vale la pena ricordare che l’art. 28 del DL 34/2020, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ad euro 5kk nel periodo d’imposta 2019 (si rammenta che in sede di conversione in legge sono stati ammessi al credito d’imposta anche i soggetti con ricavi superiori ad euro 5 milioni, seppur in misura inferiore), un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività. Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente; la misura dell’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (quest’ultimo mese aggiunto dall’art. 77 del DL 104/2020 di ferragosto).
Come già sottolineato dall’AdE nella sua circolare n. 14/2020, il credito in esame è quindi riconosciuto, in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione degli immobili destinati ad uso non abitativo indipendentemente dalla categoria catastale, con ciò volendosi sottolineare che la condizione è che gli immobili devono essere destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.
Per come scritta la circolare anzidetta, va da sé che il credito d’imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, come nel caso di attività professionale svolta in immobile A/2 non riaccatastato in A/10.
Tornando allo “spunto” offerto dalla risposta n. 356/2020 di ieri, nel sottolineare che la norma agevolativa dell’art. 28 del DL 34/2020 fa riferimento – testualmente – ai contratti di “locazione, di leasing o di concessione di immobili” senza includere espressamente la sublocazione, era auspicabile la presa di posizione formale dell’AdE, atteso che il contratto di sublocazione è un subcontratto che dipende in toto dal contratto di locazione principale, ambedue disciplinati dalla L. 392/78.
Un aspetto, non banale, su cui l’AdE non si è soffermata è il seguente: su quale ammontare calcolare il credito d’imposte per la sublocazione ?
Esemplificando:
- il “locatore A” affitta al “conduttore B” un immobile al canone mensile di euro 10.000;
- il “conduttore B”, a sua volta, subaffitta al “subconduttore C” una parte dell’immobile al canone mensile di sublocazione di euro 3.000;
- nella risposta n. 356 /2020 all’interpello, l’AdE precisa che il credito d’imposta del 60% spetta ad ambedue i soggetti, sia al “conduttore B” che al “subconduttore C” ma nulla dice sul metodo di calcolo da adottare, ovvero se ambedue i soggetti debbano applicare – come recita la norma – il 60% sul canone mensile “pieno” o se, nell’esempio fatto, il “conduttore B” debba applicare il 60% solo sulla differenza rimasta a suo carico (10.000 – 3.000 = 7.000 x 60% = 4.200) ed il “subconduttore C” sui suoi euro 3.000 pagati (3.000 x 60% = 1.800).
Altre fattispecie che rimangono, ad oggi, nel “limbo”:
- se la sublocazione dell’immobile fosse totale, quindi dell’intero immobile, avrebbero ugualmente diritto al credito d’imposta del 60% sia il conduttore principale che il subconduttore ?
- se il secondo contratto di godimento dell’immobile fosse di “affitto d’azienda”, il conduttore avrebbe diritto al 60% sul canone di locazione e l’affittuario dell’azienda (di cui facesse parte anche l’immobile) avrebbe diritto al credito d’imposta del 30% ?