Roma, 09 novembre 2020
E’ stata pubblicata dall’O.I.C. la bozza del documento interpretativo n. 7, aperta per commenti sino al 30 novembre p.v., avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo e collegamento, da effettuare ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Il documento dell’O.I.C. è sostanzialmente allineato al documento interpretativo n. 5, elaborato in occasione della rivalutazione ex L. 145/2018, differenziandosi da esso per il solo fatto che l’attuale provvedimento reintroduce l’opzione per la rivalutazione solo civilistica dei beni, oltre che fiscale.
Nella bozza in consultazione, viene rammentato che possono essere oggetto di rivalutazione, nel bilancio al 31/12/2020, anche le immobilizzazioni materiali e immateriali completamente ammortizzate.
Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, la rivalutazione è possibile anche se in precedenza non risultano iscritte in bilancio. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per un marchio o un brevetto che, se tutelati in base alle leggi vigenti, possono essere rivalutati nel corrente esercizio anche se i relativi costi, a volte d’importo irrilevante, non erano stati “patrimonializzati” ma imputati anni addietro a conto economico, anche perché “autoprodotti”.
La bozza predisposta dall’O.I.C. dà preliminarmente atto che, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto, il bilancio in cui effettuare la rivalutazione non è necessariamente quello del primo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019 (ovvero, il bilancio al 31/12/2020); per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, infatti, è data facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020, ergo il 14/10/2020.
In ordine alla modalità di rivalutazione, il documento dell’O.I.C. conferma che il limite massimo è individuabile, alternativamente, nel “valore d’uso” o nel “valore di mercato”, e che possono essere allo scopo utilizzate le tre metodologie contabili classiche della rivalutazione: a) del solo costo storico; b) della rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo di ammortamento; c) della riduzione dei fondi di ammortamento.
Rispetto alle precedenti rivalutazioni, in questa versione del documento dell’O.I.C. non viene ovviamente data menzione dell’obbligo di rispettare il vincolo delle c.d. “categorie omogenee” per il semplice fatto che la nuova norma concede l’importante beneficio per cui la rivalutazione può essere effettuata per ciascun singolo bene.
La bozza del nuovo documento in consultazione, distingue il caso della rivalutazione eseguita con rilevanza anche fiscale da quello della rivalutazione esclusivamente civilistica.
In termini squisitamente tecnici, val la pena di evidenziare che nel caso di una rivalutazione a valenza esclusivamente civilistica, i plusvalori dei beni rivalutati rimangono allo stato latente sino al realizzo a seguito di cessione, assegnazione durante la vita della società o in sede di liquidazione, etc.. Solo in quella sede, la plusvalenza contabile che sarà il “frutto” della rivalutazione fatta quest’anno, verrà rettificata in sede di dichiarazione dei redditi – rilevando una “variazione in aumento” in termini di maggior reddito imponibile – per tenere conto dei minori valori dei beni ai fini fiscali.
In tale ultima fattispecie (rivalutazione solo ai fini civilistici), posto che la competenza civilistica delle imposte dirette è dell’anno in cui la differenza si genera (quindi il 2020), nel bilancio dell’esercizio 2020 occorrerà stanziare le c.d. “imposte differite” passive, portate a diretta riduzione del saldo attivo di rivalutazione; imposte che si “riverseranno” a Conto Economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l’ammortamento, la cessione del bene o la riduzione per perdita durevole di valore.
Qualora la rivalutazione dei beni sia effettuata con valenza anche ai fini fiscali, invece, non sussiste una differenza tra valore civile e valore fiscale del bene nel 2020, posto che anche gli ammortamenti sono effettuati sui “vecchi” valori atteso che solo dall’esercizio 2021 si potranno portare a Conto Economico i maggiori ammortamenti determinati dalla rivalutazione.
L’O.I.C., nel suo documento, evidenzia che nei bilanci successivi al 2020 la società rileva la fiscalità differita, allorché si generino differenze temporanee. Si tratta di un punto che dovrebbe essere maggiormente approfondito prima dell’approvazione definitiva del documento, in quanto diversamente dalle precedenti leggi di rivalutazione, in cui esistevano uno o più periodi in cui gli ammortamenti civili e fiscali risultavano disallineati, nella nuova rivalutazione dovrebbe invece esservi un allineamento tra importo stanziato a Conto Economico e importo fiscalmente dedotto dal 2021 in avanti, e ciò in quanto i maggiori valori attribuiti ai beni d’impresa, ai sensi dell’art. 110 comma 4 e 5 del DL 104/2020, sono riconosciuti dal 2021 in termini generali e dal 01/01/2024 ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, non risultando necessaria la valutazione in merito all’iscrizione della fiscalità anticipata.