Roma, 13 Novembre 2020
Le imprese beneficiarie potranno presentate dal 18/11/2020 e fino al 14/01/2021 le istanze per il contributo a fondo perdutoa favore delle attività esercitate nei centri storici di alcune città italiane.
Il provvedimento di ieri del Direttore dell’AdE – n. 0352471/2020 – definisce le modalità di presentazione dell’istanza, il contenuto e tutti gli elementi necessari per la valutazione ed il riconoscimento del cfp per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici, ex art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), convertito con legge n. 126 del 13/10/2020.
Si ricorda che tale disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle “… zone A o equipollenti” dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, caratterizzate da un flusso turistico significativo nel periodo ante Covid, ergo da mesi in sofferenza.
Le istruzioni diramate ieri contengono l’elenco dei Comuni interessati, ovvero:
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.
Nel rammentare (blog del 31/08/2020) che il contributo spetta solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, l’istanza da compilare contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, nonché il codice catastale dei predetti Comuni oltre all’IBAN del c/c bancario su cui effettuare l’accredito del cfp.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 01/07/2019, il contributo spetta in ogni caso.
L’ammontare del cfp, che non può essere superiore ad euro150k, è determinato, quindi, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019, percentuale che varia a seconda della fascia di ricavi conseguiti dall’impresa nel periodo d’imposta 2019.
In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
- 15%, della differenza, per imprese con ricavi 2019 non superiori ad euro 400k;
- 10%, della differenza, per imprese con ricavi 2019 superiori ad euro 400k e fino ad euro 1kk;
- 5%, della differenza, per imprese con ricavi 2019 superiori ad euro 1kk.
L’ammontare del cfp è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per le società.
In merito alle modalità di presentazione, l’istanza è predisposta mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’AdE ed è trasmessa direttamente o tramite intermediario.
L’AdE, acquisita ed elaborata l’istanza con esito positivo, erogherà il contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto richiedente, in tempi analoghi a quelli del cfp già erogato prima dell’estate.