Roma, 27 Dicembre 2020
Con l’anno che sta per arrivare, dalla sua prima formulazione (L. 448/2001) sono oramai 20 anni che le Leggi di Bilancio prorogano di anno in anno lo strumento agevolativo dell’affrancamento delle plusvalenze da cessione, previa rivalutazione e versamento dell’imposta sostitutiva.
Anche con la legge di Bilancio 2021 dovrebbe essere confermata la proroga dell’agevolazione con applicazione dell’imposta sostitutiva all’11% (anziché quella ordinaria del 26%), la stessa delle annualità precedenti e della “rivalutazione estiva” – scaduta da poco – prevista dall’art. 137 del DL 34/2020 per l’emergenza Covid 19.
Il Ddl di Bilancio 2021, quindi, rinnova anche per il prossimo anno le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5-7 della L. n. 448/2001.
Laddove venisse confermata nella versione che andrà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, anche per il 2021 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, rivalutare il costo o valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime d’impresa, neutralizzando così le plusvalenze che dovessero essere conseguite nel 2021, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni venissero ceduti a titolo oneroso.
Come oramai ben noto, attraverso questo regime agevolativo il cedente, ad esempio di una partecipazione detenuta in una società, potrà assumere (ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata), al posto del costo d’acquisto o del valore della sua partecipazione, il valore delle quote e/o delle azioni determinate a seguito della loro rivalutazione ex lege, all’esito del perfezionamento della procedura de quo mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.
In particolare, occorrerà che entro il 30 giugno 2021:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (11% del valore periziato) per l’intero suo ammontare, ovvero limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo, in caso di rateizzazione.
Riguardo, poi, all’opportunità di optare per il regime di rideterminazione del costo, si segnala che anche per il 2021 è prevista l’applicazione dell’aliquota unica dell’11%, ergo, per le partecipazioni, indipendentemente dalla misura percentuale della stessa, ovvero se qualificata o non qualificata.
L’opportunità di avvalersi della proroga della rivalutazione delle partecipazioni deve essere ponderata anche alla luce dell’imposta sostitutiva del 26%, essendo ora questa l’entità della tassazione ordinaria che le persone fisiche scontano sulle plusvalenze da capital gain (per maggiori dettagli si rinvia al blog del 21 luglio 2020).
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente – avendola già utilizzata negli anni passati per la stessa partecipazione/terreno – dell’agevolazione, resta inteso che sarà possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati in passato, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Al riguardo, si ricorda che, prima dell’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (negli anni è passata dal 4% all’11%), la rivalutazione “al ribasso” consentiva sempre di non versare nulla in quanto, a parità di aliquote, l’imposta precedentemente versata si detraeva da quanto dovuto in relazione alla nuova rivalutazione.
Oggi, invece, con l’incremento dell’aliquota può accadere che un’eventuale rivalutazione al ribasso generi un’ulteriore imposta a debito per il contribuente.
Si pensi a un terreno rivalutato nel 2018 con un valore di perizia di euro 100.000 e un’imposta versata di euro 8.000, atteso che nel 2018 la sostitutiva era pari all’8% del valore di perizia.
Nel caso in cui nel 2021 il valore del terreno si riducesse a 80.000 euro e il contribuente decidesse di effettuare la rivalutazione al ribasso, egli dovrebbe corrispondere (80.000 x 11%) – 8.000 = 800 euro.
Tuttavia, c’è da osservare che la rivalutazione al ribasso è utile solo per i terreni, atteso che nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento. A tal riguardo, l’art. 5, comma 6 della originaria L. 448/2001 – per evitare eccessivi benefici/speculazioni dall’applicazione della norma – prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione “ordinaria” che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.