Roma, 28 Dicembre 2020
Il DL Ristori convertito in legge, introduce nella L. n. 3 del 27/01/2012 (la legge istitutiva delle procedure deflattive della crisi da sovraindebitamento) il nuovo art. 14-quaterdecies, che disciplina l’esdebitazione da sovraindebitato del c.d. “debitore incapiente”, anticipando così una delle principali novità del Codice della crisi (art. 284 del DLgs. 14/2019), in vigore dal 1° settembre 2021.
La misura agevolativa, introdotta in sede di conversione dall’art. 4-ter del Dl Ristori, si applica solo alla “persona fisica meritevole”, che non può offrire alcuna utilità ai propri creditori.
La ratio della norma è quella di offrire alle persone più meritevoli una seconda opportunità di reinserimento nel mercato dei soggetti potenzialmente produttivi, persone che altrimenti non riuscirebbero a superare lo stato di sovraindebitamento dovuto a fattori molteplici ed in alcuni casi risalenti nel tempo.
Si tratta, in estrema sintesi, di una forma di esdebitazione una tantum alla quale può ricorrere la persona fisica (sia essa consumatore, professionista, piccolo imprenditore o imprenditore agricolo), per debiti di qualsiasi natura e al di fuori di una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
Il beneficio ha connotazione eccezionale e straordinaria – anche al fine di non pregiudicare l’esigenza generale di tutela del ceto creditorio – atteso che può essere concesso al debitore solo per una volta.
Da segnalare che questa procedura particolarmente agevolativa della persona fisica meritevole – che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura – è mitigata dalla persistenza, per quattro anni dalla data del decreto di “omolga” del Tribunale, di un obbligo di pagamento dei debiti ove sopravvengano rilevanti utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
In tale ottica, il Legislatore ha precisato che non sono tuttavia considerate “utilità future” i finanziamenti erogati alla persona fisica, in qualsiasi forma.
La valutazione, da parte degli organismi preposti, dell’utilità di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura equivalente all’assegno sociale aumentato del 50%, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’I.S.E.E. (regolamento di cui al D.P.C.M. 159 del 05/12/2013).
La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’O.C.C. al giudice competente, unitamente alla relazione ed alla documentazione necessaria per l’iter valutativo, composta dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché dalla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall’indicazione degli stipendi, delle eventuali pensioni e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’O.C.C., che dovrà evidenziare:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Da notare che dalla relazione per il Tribunale dell’O.C.C. deve risultare – ovviamente qualora ne ricorra la fattispecie – se l’eventuale soggetto finanziatore del “debitore meritevole”, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, che non potrà essere inferiore a quello indicato per la valutazione di rilevanza delle “utilità” di cui sopra (sostanzialmente parametri I.S.E.E.).
Ai fini della concessione dell’esdebitazione, il Giudice preposto assume le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Compiute le predette attività, l’esdebitazione è concessa con decreto del Tribunale, che indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, se positiva, la dichiarazione annuale – per 4 anni – relativa alle eventuali “sopravvenienze attive” rilevanti, da mettere a disposizione dei creditori. Per quanto concerne questo aspetto, il Giudice investito della procedura potrebbe anche delegare l’O.C.C. del compito di procedere alle verifiche necessarie per accertare le sopravvenienze di utilità future, sempre nell’arco dei quattro anni successivi.
Il decreto del Giudice è comunicato al debitore e ai creditori, i quali potranno, eventualmente, proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il Giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto, sempre soggetto a reclamo delle parti coinvolte nella procedura di esdebitazione, da presentare al Tribunale competente.