In scadenza il prossimo 16 novembre: l’art. 137 del DL 34/2020, convertito in legge, prevede la rivalutazione “straordinaria” delle partecipazioni detenute al 1° luglio 2020.

Roma, 30 ottobre 2020

Come si è già avuto modo di analizzare nel blog dello scorso 22 maggio, l’art. 137 del DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”), prevede l’ennesima e “straordinaria” proroga delle agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, che in questa “versione Covid 19” è prevista per i terreni e le partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’11% per neutralizzare le eventuali plusvalenze da cessione, altrimenti soggette all’aliquota del 26%.

Per avvalersi della norma in esame, occorre possedere la partecipazione alla data del 1° luglio 2020 ed entro il 16 novembre 2020 è necessario che:

  1. un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione;
  2. il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Vale la pena precisare che l’agevolazione spetta solo per  “titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati” (Circolare AdE n. 12 del 31/01/2002).

In questo momento particolare, caratterizzato anche dall’accelerazione di operazioni straordinarie di M&A e Capital Market, è opportuno segnalare che l’anzidetta circolare dell’AdE precisa che “…… potranno altresì avvalersi della norma in esame i soggetti che, al [1° luglio 2020], risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Al riguardo, infatti, si ricorda che, affinché un titolo possa ritenersi “negoziato in un mercato regolamentato”, è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall’autorità di borsa”.

Questo significa che se la quotazione dei titoli in possesso della persona fisica che intende aderire al regime agevolato è prevista – a titolo esemplificativo – solo a partire da fine 2020 o dal 2021 in avanti, il requisito sopra menzionato può dirsi rispettato, in quanto occorre guardare alla situazione in essere al 01/07/2020; questi titoli, quindi, potrebbero beneficiare della rideterminazione del costo fiscale ex art. 5 della L. 448/2001 secondo la proroga prevista dall’art. 137 del DL 34/2020.

Corre l’obbligo segnalare che in tale ambito, recentemente l’AdE, nella sua risposta ad interpello n. 308 del 03/09/2020, ha equiparato la negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione (i c.d. M.T.F.), ai mercati regolamentati per i quali risulta preclusa l’agevolazione.

In materia di rivalutazione delle partecipazioni da parte di persone fisiche, si ritiene utile fare un cenno su alcune impostazioni e fattispecie che – talvolta – attirano l’attenzione degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, in quanto presuntivamente ritenute abusive ex art. 10bis della L. 212/2000.

Ci si riferisce, in particolare, ad operazioni straordinarie qualificabili come di “leveraged cash out”, ritenute dall’AdE – a certe condizioni – “abusive” ex art. 10bis.

Nella recente risposta ad interpello n. 242 del 05/08/2020, l’AdE ha contestato al Contribuente l’abuso del diritto in un’operazione, in estrema sintesi, così strutturata:

  • basata sulla costituzione di una newco che contrae un debito bancario per l’acquisizione delle partecipazioni nella società target;
  • seguita, a breve, dalla cessione alla stessa newco delle quote della società target, precedentemente rivalutate dai soci ex art. 5 della L. 448/2001;
  • che si conclude con una fusione inversa della newco nella società target che consente l’ingresso di un nuovo socio (quello che aveva costituito la newco) in quest’ultima.

L’AdE ha motivato il suo “dissenso”, ritenendo che i soci della società target avrebbero conseguito un vantaggio fiscale indebito derivante dall’aggiramento del regime fiscale previsto per il “recesso tipico”, che avrebbe dato luogo all’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 26%, sensibilmente superiore all’11% oggi previsto per la rivalutazione delle partecipazioni.

Chiudi il menu