P.e.x. ex art. 87 del T.U.I.R. – Requisito triennale della c.d. “commercialità” della società partecipata e holding period in caso di scissione con scorporo ex art. 2506-1 c.c.: risposta “Esperto Risponde” de Il Sole 24 ORE.

Roma, 24 Dicembre 2025

Di seguito si fornisce una overview su una concreta fattispecie di particolare interesse, con riscontro positivo anche dell’Esperto Risponde – Il Sole 24 ORE.

Va da sé che il settore di attività che interessa il ramo d’azienda – così come anche alcune delle peculiarità negoziali del “quesito” – è inconferente, nel senso che il principio espresso sarebbe applicabile a qualsiasi settore economico.

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Quesito/Fattispecie

Nel 2020 la società A ha avviato la gestione in proprio di un ramo d’azienda (ramo X) nel settore dell’hotellerie, sottoscrivendo un contratto di comodato con la società B, proprietaria del ramo d’azienda anzidetto e dell’immobile cielo terra in cui l’azienda è esercitata.

Nel 2024 la società A acquista il 100% del capitale sociale della società B.

Nel 2025 la società A, fisiologicamente, scorpora ex art. 2506-1 c.c. nella “beneficiaria” controllata società B il “ramo d’azienda X”, esercitato in continuità sin dal 2020 nell’immobile di proprietà della società B.

Successivamente alla scissione con scorporo, la società A cede a terzi la società B.

Quesito: la plusvalenza realizzata dalla società A è soggetta al regime PEX ex art. 87 T.U.I.R.?

A cura dello Studio Cardarelli

Risposta

L’art. 173, co. 15-ter, lett. c) del TUIR dispone che per la società scissa il periodo di possesso delle partecipazioni ricevute, il cui valore fiscale riflette quello dell’azienda trasferita, tiene conto del periodo di possesso dell’azienda oggetto di discorporo , risultando, così, soddisfatto il requisito della detenzione delle partecipazioni per oltre dodici mesi valido per l’applicazione della PEX in caso di successiva vendita delle partecipazioni ricevute. Da considerare anche la circostanza che le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda trasferita. Il requisito della commercialità dell’impresa dovrà sussistere ininterrottamente al momento del realizzo almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso; la norma fissa un tempo minimo triennale con evidente scopo di impedire la variazione dell’attività svolta (da non commerciale a commerciale) in prossimità della cessione della partecipazione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. 36/04), considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, è da ritenere che il possesso ininterrotto del requisito della commercialità, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione; tale requisito temporale deve essere verificato in capo alla società partecipata, essendo irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo di riferimento, dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale). Sembrerebbe potersi riconoscere alla cessione del caso in esame l’agevolazione PEX, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dell’ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione e della classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Si segnala che l’operazione di cessione di partecipazione ricevuta a seguito della scissione non rappresenta un’operazione di tipo elusivo.

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