Roma, 19 Febbraio 2026
In estrema sintesi, questo il perimetro delineato nella risposta a interpello n. 42/2026 del 18/02/2026: non costituisce abuso del diritto ex art. 10-bis un’operazione che prevede il conferimento di partecipazioni di controllo di due figli e del papà in una newco, anche nell’ottica del passaggio generazionale, con successiva donazione della nuda proprietà delle quote dal padre ai figli.
Overview della fattispecie.
- la società “ALFA” esercita attività di sviluppo immobiliare; ne sono soci due fratelli al 50% ciascuno;
- la società “BETA” esercita attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi; ne sono soci il padre al 48,8% e i due figli al 25,6% ciascuno;
- I tre soci intendono realizzare un’operazione di riorganizzazione societaria in due fasi:
- fase 1: costituiranno una holding di partecipazione, nella forma di s.r.l., in cui conferiranno congiuntamente e complessivamente il 100% delle quote in loro possesso di “ALFA” e “BETA”, in regime di realizzo controllato a norma dell’art. 177 comma 2 del TUIR;
- fase 2: il padre donerà ai due figli la nuda proprietà delle quote della neo costituita holding, che egli avrà ottenuto a seguito del conferimento della fase 1.
La donazione delle quote – nel caso di specie – non può godere dell’esenzione totale dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 (come avvenne, invece, nel passaggio del controllo del gruppo Mediaset agli eredi Berlusconi), in quanto “riguarda una quota non di controllo” (NB. La donazione della nuda proprietà, salvo patti eccezionali, non attribuendo al donatario il diritto di voto, non consente, normalmente, di accedere al beneficio dell’esenzione totale, come segnalato nell’interpello AdE n. 271/2025).
Pertanto, la donazione di partecipazioni della srl, dal padre ai figli, sarà assoggettata all’imposta di donazione ai sensi del DLgs. 346/90 (come accennato, sarebbe stata integralmente esente se la partecipazione fosse stata di “controllo” ai sensi del codice civile, con impegno da parte dei figli a non cederla per un periodo di almeno cinque anni).
Su questa operazione di riorganizzazione, i contribuenti chiedono una pre-valutazione antiabuso ex art. 10-bis della L. 212/2000, illustrando, inoltre, nel quesito che il nuovo assetto del gruppo viene effettuata per gestire “…. in maniera unitaria come un gruppo, le società oggetto di conferimento …..”, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche generate dalla gestione delle singole società e accentrare la governance, evitando conflittualità, anche mediante appositi accorgimenti statutari, con la previsione di una specifica “clausola antistallo” nello Statuto della holding.
L’esame dell’AdE prende le mosse dai presupposti in presenza dei quali l’art. 10-bis della L. 212/2000 rinviene l’abuso del diritto:
- il vantaggio fiscale indebito;
- l’assenza di sostanza economica dell’operazione;
- l’essenzialità del vantaggio fiscale.
Si deve rammentare che i presupposti devono concorrere congiuntamente, nel senso che l’assenza anche di uno solo dei tre esclude l’abusività ex art. 10-bis della L. 212/2000.
La risposta all’interpello è molto interessante nel suo sviluppo interpretativo, nel senso che richiamando l’importante “atto di indirizzo” del 27 febbraio 2025 del Dipartimento delle Finanze del M.E.F., l’AdE in sostanza conclude che ci può anche essere un“vantaggio fiscale indebito” per il fatto della minore imposta sulle donazioni, che sarebbe stata esenzione totale nel caso in cui la donazione avesse interessato una partecipazione di controllo.
Per quanto concerne il primo presupposto (c.d. vantaggio fiscale indebito), l’AdE rinviene nel caso di specie il vantaggio fiscale indebito nella seconda fase dell’operazione.
L’AdE segnala, infatti, che la donazione della nuda proprietà delle quote della HOLDING s.r.l., da parte del padre a favore dei figli, dopo il conferimento a realizzo controllato determina un evidente risparmio fiscale, in termini di imposta di donazione, se confrontata con la donazione della nuda proprietà delle quote della sola società BETA (società operativa), che il padre detiene prima del conferimento.
Infatti, la base imponibile dell’imposta di donazione, a norma dell’art. 16 del DLgs. 346/90, risulta inferiore sulla donazione delle quote della HOLDING s.r.l. neocostituita rispetto a quella sulla donazione delle quote di BETA, in ragione del minor valore del patrimonio netto della HOLDING rispetto a quello della BETA.
Inoltre – precisa l’AdE – tale vantaggio risulta indebito, in quanto ottenuto in contrasto con la ratio dell’art. 16, lett. b), del D.Lgs. 346/90, laddove si individua il patrimonio netto come riferimento per la determinazione del valore delle quote societarie ai fini della base imponibile dell’imposta di donazione, fornendo quindi un parametro funzionale a determinare un valore che al contempo sia in grado – nell’ambito della semplificazione dei processi – di misurare la effettiva capacità contributiva ed assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione.
Per concludere sull’assenza di “abusività” della riorganizzazione societaria, secondo l’AdE nella fattispecie oggetto di interpello l’operazione non è priva di sostanza economica e, in quanto tale, non censurabile ex art. 10-bis della L. 212/2000.
In particolare, la costituzione della holding tramite conferimento di partecipazioni in ALFA e BETA, seguita dalla donazione della nuda proprietà delle quote della neocostituita holding, “appare idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale”.
L’operazione prospettata, infatti, mira a realizzare la gestione coordinata e unitaria delle società (come dimostrato anche dalla clausola “antistallo” prevista in Statuto) e, contestualmente, avviare un graduale passaggio generazionale, teso a trasferire il controllo – nella fattispecie – ai figli dell’imprenditore.
