Regolarizzazione delle “violazioni formali” in scadenza il prossimo 31 marzo: in attesa della proroga “last minute”.

Roma, 22 marzo 2023

Per il prossimo 28 marzo è calendarizzato il C.d.M. per approvare alcune modifiche alle norme sulla c.d. “tregua fiscale” in essere, con uno slittamento dei termini che non riguarderà solo le scadenze del 31 marzo per la sanatoria degli “errori formali” e il “ravvedimento speciale” ma punterà a dare più tempo anche alle tre sanatorie sulle “liti pendenti”:

a) le definizioni delle controversie tributarie;

b) della conciliazione agevolata;

c) la rinuncia alle liti in Cassazione;

che vanno verso uno slittamento dall’attuale scadenza per richiesta e versamento dal 30 giugno al 30 settembre ‘23, con una ridefinizione anche dei termini per le scadenze successive per chi scegliesse la soluzione a rate.

Ma non è tutto, si profila anche l’introduzione di una nuova sanatoria (che si aggiunge alle 12 già presenti) e che estende la possibilità di chiudere i conti con il Fisco anche per gli atti di sole sanzioni.

Ciò premesso, è quindi prevedibile lo slittamento dell’attuale termine del 31/03/2023 per pagare i 200 euro per le c.d. “violazioni formali”, tra cui quelle oggetto della “pioggia” di p.e.c. dell’AdE dei giorni scorsi (forse …. per invogliare al pagamento di “miseri” euro 200 ?), aventi ad oggetto alcune e non ben precisate “possibili” anomalie nella trasmissione di flussi telematici di corrispettivi e fatture elettroniche.

In sintesi, a seguire il perimetro di questa “sanatoria minore”.

La sanatoria consente di regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31/10/2022.

Tale definizione, prevista dall’art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le violazioni formali commesse pagando appena 200 euro per ogni periodo di imposta.

In base al dato normativo, il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 ma è ovviamente possibile il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Il codice tributo: “TF44”, da indicare nel modello F24.

Qualora si dovesse trattare di violazioni commesse nelle dichiarazioni dei redditi, nell’f24 si dovrà indicare l’anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l’anno in cui la dichiarazione è trasmessa in A.d.E..

Per le altre violazioni formali, si dovrà invece indicare l’anno in cui la violazione è stata commessa.

Anche se la legge istitutiva nulla dice su questo punto, né c’è una posizione dell’A.d.E., in base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito di euro 200 mediante compensazione con crediti di imposta.

Oltre al pagamento a mezzo f24, è necessario anche “rimuovere” l’irregolarità o l’omissione ma per questo ci sarà tempo sino al 31/03/2024, come precisato di recente dalla stessa A.d.E..

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve naturalmente trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che non hanno inciso sui versamenti.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell’elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare A.d.E. n. 2 del 2023.

A titolo esemplificativo, sono definibili pagando euro 200 per ciascuna annualità interessata dalla “violazione formale”:

  1. l’omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  2. l’omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c’è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
  3. l’omessa o tardiva fatturazione di operazioni esenti, non imponibili, escluse se non c’è stato effetto sulle imposte dirette;
  4. l’omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
  5. gli errori in tema di reverse charge (incluso l’omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta comunque assolta e se non ci sono limiti alla detrazione;
  6. la detrazione di un’IVA non dovuta per errore di aliquota, se l’imposta è stata assolta e non ci sono contesti frodatori;
  7. l’omessa comunicazione delle minusvalenze;
  8. l’omissione o la tardività nell’invio dei modelli INTRASTAT;
  9. le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.
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