Roma, 18 Marzo 2020
Come già anticipato il 16 marzo, il Decreto Legge “Cura Italia”, all’art. 68, prevede la sospensione, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti dovuti a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito. I pagamenti sospesi per questo periodo, andranno effettuati da qui ad appena tre mesi, entro il 30 giugno 2020. Tale proroga è stata ribadita da Agenzia delle Entrate-Riscossione in un comunicato stampa di ieri, ove, tra l’altro, si è annunciata la chiusura degli sportelli dal 18 al 25 marzo.
Nessuna proroga – inconcepibilmente – per gli atti diversi da quelli elencati nell’art. 68, quindi avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
Altrettanto inconcepibilmente, come conseguenza della sospensione di alcuni versamenti per poche settimane, i tecnici del Governo hanno disposto la proroga biennale per i termini di accertamento per l’anno 2015, termini che non scadranno più alla fine del corrente anno (termine ordinario) ma il 31/12/2022.
Si evidenzia che, per come è scritta la norma, la proroga biennale va circoscritta ai termini di decadenza e prescrizione facenti esclusivo capo agli uffici degli Enti impositori.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate beneficia della proroga a fine 2022 dei modelli IRAP, IVA e IRAP 2016, relativi all’esercizio 2015.
La proroga opera anche per gli accertamenti in tema di fiscalità locale in scadenza a fine anno, trattandosi di Enti impositori.Da segnalare che la proroga biennale è propria del solo “Ente impositore”, non anche per l’ “Ente esattore” per tutto quanto attiene i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento. Del pari, alcuna proroga esiste per atti successivi alla cartella di pagamento, come l’intimazione ad adempiere e la comunicazione di fermo, trattandosi di attività esclusive degli Agenti della riscossione