Roma, 10 Aprile 2020
Come anticipato ad inizio settimana, nella nottata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 23/2020, con il quale sono state previste una serie di ulteriori misure, soprattutto in termini di accesso al credito delle nostre Imprese, oltre a rimettere mano all’oramai noto “DL Cura Italia”, abrogandone anche alcuni articoli.
Per quanto concerne uno degli aspetti più caldi e dirimenti di queste ultime settimane, ovvero portare risorse finanziarie in misura significativa e nel minor tempo possibile alle aziende, la delusione è marcata, atteso che dalla lettura del DL – in alcuni passaggi confuso e scritto male anche in italiano – emerge l’assoluto limite di quello che si erano prefissati i “tecnici” del Governo.
La “confusione” è assoluta, anche nel senso etimologico del termine, atteso che per quanto concerne l’accesso al credito delle imprese questo è stato disciplinato nel Capo I, artt. 1-3 (“Misure di accesso al credito per le imprese”) per le imprese con oltre 499 dipendenti, mentre per le PMI (con non più di 499 dipendenti), che sono la stragrande maggiorana delle imprese letteralmente travolte da questa crisi economica, le disposizioni relative all’accesso al credito sono state inserite nel Capo II, art. 13, intestato “Misure Urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid -19”.
Ciò premesso, tralasciando in questa sede le disposizioni del DL 23/2020 relative alle grandi imprese con oltre 499 dipendenti, di seguito si cristallizzano le linee guida previste dall’art. 13 del DL di ieri, su cui stanno lavorando le direzioni delle banche del Paese per renderlo attuabile nel giro di qualche giorno.
Come noto, si tratta di finanziamenti che saranno erogati, sempre a seguito di esito positivo di un iter istruttorio deliberativo, direttamente dalle banche di credito ordinario con le quali le imprese già hanno rapporti più o meno consolidati.
La buona notizia è che trattandosi di finanziamenti che lo Stato garantirà alle medesime banche, per il tramite del Fondo di Garanzia istituito presso il Medio Credito Centrale di Roma (MCC), queste ultime dovrebbero più celermente e favorevolmente deliberare le linee di credito, cosa che mai avrebbero fatto in presenza di una situazione straordinaria di incertezza quale quella che stiamo vivendo.
Nell’evidenziare che l’art. 13, comma 12, del DL n. 23/2020 abroga integralmente l’art. 49 del DL 18/2020 (“Misure a sostegno della liquidità”, Fondo Centrale di garanzia PMI del “Cura Italia”), di seguito si cercherà di sintetizzare le misure previste dal nuovo Decreto Legge a sostegno delle PMI.
Innanzitutto, fino al 31/12/2020, la garanzia dello Stato è concessa a titolo gratuito, ergo le PMI non avranno alcun costo da sostenere, come invece accadeva fino a ieri.
Inoltre, sempre limitatamente alle domande presentate dalla PMI entro il 31/12/2020, l’importo massimo del finanziamento che può essere garantito dallo Stato, per singola impresa, è elevato da euro 2,5 ad euro 5,0 milioni, indipendentemente dall’entità del finanziamento deliberato dalla banca, che teoricamente potrebbe anche essere di importo superiore.
La platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa (sempre limitatamente alle istanze protocollate entro il 31/12/2020) alle aziende con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria – come noto – possono accedervi soltanto quelle con un numero di dipendenti non superiore a 249 (Raccomandazione Comm. Europea n. 2003/361/CE del 6/5/2003).
Come precisato anche dall’ABI nella sua circolare del 9 aprile 2020, restano escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Tuttavia, la garanzia può essere concessa anche in favore:
- di beneficiari finali che presentino, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- di beneficiari finali che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano stati ammessi alle procedure di cui agli artt. 67, 182-bis e 186-bis L. fall., purché alla data dell’8 aprile 2020 le loro esposizioni rispettino alcune condizioni ulteriori.
Previa autorizzazione della Commissione Europea (che dovrà pervenire al Governo nei prossimi giorni), viene incrementata al 90% (fino a ieri 80%) la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione, con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti peculiarità oggettive:
- un ammontare non superiore all’importo maggiore tra:
- il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua (inclusi gli oneri sociali ed il costo dei somministrati o in staff leasing) del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi dalla domanda (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 449);
- una durata fino a 72 mesi, escluso il periodo di preammortamento.
Garanzia al 100%. La garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da un Confidi, sino alla copertura del 100% del finanziamento deliberato, ma solo nelle seguenti fattispecie:
- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi (per l’anno 2019) non superiore ad euro 3,2 milioni, “la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata ex art. 47 DPR n. 445/2000”;
- per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi (sempre 2019) del soggetto beneficiario.
Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell’80%), le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Come precisato anche nella Circolare ABI del 9 aprile 2020, nell’ambito del dossier documentale da presentare in banca ai fini dell’istruttoria “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione dell’ordinario modulo andamentale previsto dal Fondo di Garanzia.
Finanziamenti fino ad euro 25.000, per imprese, professionisti e titolari di P. IVA. Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore ad euro 25.000 (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l’anno 2019), viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (sempre previa autorizzazione della Commissione Europea), a condizione che:
- il finanziamento preveda un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi, con l’inizio del rimborso del capitale a partire dal 25° mese e abbia una durata fino a sei anni;
- la banca finanziatrice che richiede la garanzia dello Stato applichi un tasso di interesse “che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi”, maggiorato dello 0,20 per cento. Si segnala che per il mese di marzo 2020 il Rendistato è stato pari ad 1,034.
Per questi finanziamenti fino ad un massimo di euro 25.000, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è “automatico”, senza alcuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia MCC e, per quanto concerne la banca, del merito di credito.