Le principali novità, in ambito tributario e societario, del DL n. 34 del 19/05/2020 (DL “Rilancio”).

Roma, 25 Maggio 2020

  1. DIFFERIMENTO AL 16/09/2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16 settembre 2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi, scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/09/2020. In ogni caso non si applicano sanzioni né interessi. 

Scadenza nel mese di marzo 2020: solo per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2 milioni.

Scadenze nei mesi di aprile e maggio 2020a) fruibile dai soggetti con ricavi o compensi 2019 fino ad euro 50kk, che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; b) le imprese con ricavi superiori ad euro 50kk nel 2019, potranno beneficiare dello slittamento solo se la flessione dei fatturati, mese 2020 vs mese 2019, sia almeno del 50%.

NB. I limiti anzidetti non valgono per quelle imprese/soggetti che abbiano la loro sede legale /operativa, nelle province maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica (Bergamo, Brescia, etc. ….).

2. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori ad euro 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (l’esercizio 2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

NB. Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Ammontare dei versamenti IRAP non dovuti.

Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo e reale” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018.

Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata IRAP esclusa dal versamento – per i contribuenti soggetti agli I.S.A. – va determinata in misura pari al 50% dell’acconto complessivamente dovuto (che si riduce al 40% dell’acconto dovuto per i soggetti estranei agli I.S.A.).

Esemplificando: un’impresa che debba un’IRAP per il 2019 pari ad euro 10.000, a luglio 2020 non verserà l’acconto IRAP per l’anno 2020 per euro 5.000 (euro 4.000 per i soggetti estranei agli I.S.A.).

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Come si è già avuto modo di accennare, il DL Rilancio prevede un contributo a fondo perduto (cfp) per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo.

Sono tuttavia esclusi dal cfp:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di euro 600/800 di cui all’art. 27 del DL 18/2020;
  • i lavoratori dello spettacolo, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di euro 600/800 di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020;
  • i professionisti iscritti ad un Ordine Professionale.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL CFP

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori ad euro 5 milioni;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 (66%) rispetto a quello di aprile 2019 (requisito non richiesto a chi abbia iniziato l’attività successivamente all’01/01/2019).

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 400.000;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra euro 400.000 ed euro 1 milione;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra euro 1kk ed euro 5kk.

È previsto in ogni caso un contributo minimo, pari a:

  • Euro 1.000 per le persone fisiche;
  • Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico diretto, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’AE.

4. AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CON RI­CA­VI 2019 TRA EURO 5KK ED EURO 50KK

Sono state previste dal DL Rilancio agevolazioni per le società di capitali, i cui ricavi nel 2019 siano compresi tra euro 5 milioni ed euro 50 milioni, che abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra il 01/03/2020 ed il 30/04/2020, rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31/12/2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 01/01/2021;
  • alla società stessa compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 01/01/2021, parametrato alle per­dite che la società subirà nel 2020 ed all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari ad euro 2 milioni, cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di euro 400.000.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, di cui si attende il via libera nelle prossime settimane.

5. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABI­TATIVI ED AFFITTO DI AZIENDE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

CONDIZIONI

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori ad euro 5 milioni (requisito non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i conduttori abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento per il quale spetta il credito d’imposta.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

6. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60.000 per ciascun soggetto beneficiario.

7. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di euro 80.000 per beneficiario.

8. DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’01/07/2020 al 31/12/2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’01/07/2020 al 31/12/2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • euro 30.000, per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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