Nel Cdm del 29/11/2020 approvato il DL “Ristori quater”. Proroga scadenze e riammissione dei “decaduti” dalla rateizzazione dei ruoli.

Roma, 30 Novembre 2020

Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato l’ennesimo Decreto Legge di questo mese, il DL “Ristori quater”.

Nella bozza di provvedimento, ancora non approdata in G.U., oltre allo slittamento delle scadenze di oggi al 10/12/2020 per tutti i contribuenti e le Imprese, è anche prevista la posticipazione dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 delle rate da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020.

Viene infatti modificato l’art. 68, comma 3, del DL 18/2020 (l’oramai lontano “Cura Italia”), con la posticipazione delle “rottamazioni dei ruoli” disciplinate dagli art. 3 e 5 del DL 119/2018 così come del saldo/stralcio degli omessi pagamenti (art. 1 comma 145 ss. della L. 145/2018).

Queste forme di definizione, che in base alla disciplina originaria perdono efficacia se si verifica un omesso, tardivo oppure insufficiente versamento di una qualsiasi delle rate, grazie alla modifica prevista dalla bozza del DL “Ristori quater” vengono rimesse “in bonis”, a condizione che il pagamento di tutte le rate che siano scadute o scadono nel corso del 2020, sia effettuato in unica soluzione entro e non oltre il 01/03/ 2021, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi.

Da segnalare che le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione e che non si applicherà, alla scadenza del 1° marzo 2021, la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 co. 14-bis del DL 119/2018.

Oltre a quanto anzidetto, il DL “Ristori-quater” introduce altre due novità.

Sempre in tema di “rottamazione dei ruoli”, la decadenza dal beneficio (derivante come detto da ogni sorta di inadempimento) causa, oltre alla riemersione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora, l’impossibilità di dilazionare il debito residuo. Questa “criticità” è stata affrontata nel DL “Cura Italia”, atteso che l’art. 68 comma 3-bis del DL 18/2020, relativamente ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è verificata la perdita di efficacia della rottamazione, ha previsto la possibilità di chiedere ed ottenere una dilazione.

Nella versione approvata ieri del DL “Ristori quater”, inoltre, viene precisato che tale beneficio riguarda anche i debitori che erano decaduti dalle “vecchie” dilazioni dei ruoli, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017, con un diktat chiaro: ammettere il più possibile i debitori alla dilazione dei ruoli.

Viene quindi posto un freno alla prassi degli AdE Riscossione, consistente nel rigettare la dilazione a coloro i quali, prima di accedere alla rottamazione, erano già decaduti da una pregressa dilazione.Grazie al DL “Ristori quater”, i Contribuenti che, prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento disposto dal medesimo art. 68 del DL “Cura Italia” dello scorso marzo 2020, erano già decaduti da una dilazione, saranno riammessi alla dilazione se presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute a quella data. A tal riguardo, si precisa, la disciplina ordinaria dell’art. 19 del DPR 602/73 prevede che si può sempre essere riammessi alla dilazione, a condizione che si paghino tutte le rate insolute. Con il DL “Ristori quater” viene quindi prevista una deroga a ciò, vista la situazione emergenziale in atto.

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