Roma, 03 Giugno 2020
Nonostante quanto previsto dall’art. 28 del DL “Rilancio” sia uno strumento agevolativo particolarmente sentito dalle imprese, il credito d’imposta sui canoni di locazione non è ancora operativo, atteso che mancano le modalità attuative che l’Agenzia delle Entrate deve ufficializzare con propria circolare.
In particolare, per consentire ai contribuenti la concreta fruizione del credito d’imposta mancano sia il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, sia – soprattutto – le norme attuative per l’eventuale cessione a terzi.
Come si è già avuto modo di precisare nel blog del 25 maggio, si segnala ancora che per il nuovo credito d’imposta, relativo ai canoni di marzo, aprile e maggio (o maggio, giugno e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), sono previste diverse possibilità di fruizione.
L’art. 28 comma 6 del DL 34/2020 dispone che il credito d’imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (quindi, REDDITI 2021 trattandosi di costi sostenuti nel 2020), in compensazione, a condizione che sia stato effettuato il pagamento dei canoni.
Il credito d’imposta de quo potrebbe quindi, allo stato in linea teorica, essere utilizzato – qualora i canoni siano stati pagati – in compensazione nel modello F24, senza dover necessariamente attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi per il corrente anno, alla stessa stregua di quanto previsto per il solo mese di marzo dall’art. 65 del DL 18/2020 (il c.d. Cura Italia), fruibile già dal 25/3/2020. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che per il solo mese di marzo, le due norme – che si fondano su presupposti soggettivi ed oggettivi diversi – sono tra loro alternative.
Stante il “silenzio” da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ad oggi ancora non si è pronunciata, non si ritiene comunque possibile utilizzare per l’agevolazione ex art. 28 del DL 34/2020 il codice tributo “6914” introdotto a marzo, essendo questo relativo al diverso credito d’imposta disciplinato dall’art. 65 del DL 18/2020, relativo ai canoni di locazione per botteghe e negozi (quest’ultimo previsto solo per la categoria catastale C1, senza limiti di ricavi ad euro 5kk né riduzioni di fatturato marzo 2020 vs marzo 2019 di almeno il 50%).
Occorre quindi attendere, speriamo pochi giorni, l’istituzione dell’apposito codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del nuovo credito d’imposta introdotto dal DL Rilancio per i mesi da marzo a maggio 2020.
Quanto alla possibilità di cessione del credito, l’art. 122 del DL 34/2020 dispone che i soggetti beneficiari del credito d’imposta ex art. 28 possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tal fine è comunque necessario attendere le modalità attuative per la cessione di tali crediti d’imposta, che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà regolamentare anche la modalità di cessione del credito al locatore dell’immobile e/o l’affittante l’azienda.
Ci si domanda, in proposito, se sia possibile, per le parti del contratto di locazione, negoziare e disciplinare direttamente la compensazione tra il canone di locazione e il corrispettivo per la cessione del credito di imposta. Nello specifico, infatti, ove conduttore e locatore si accordino affinché il conduttore ceda al locatore il credito di imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, dovrebbe essere possibile operare la compensazione tra:
- il debito del conduttore, per il canone di locazione o fitto di azienda;
- il credito, che nasce in capo al conduttore a seguito della cessione del credito d’imposta.
Stando all’attuale testo della norma (che potrebbe anche subire modifiche migliorative in sede di conversione in legge), posto che sul credito d’imposta pone, come condizione per il sorgere del credito, che il canone sia effettivamente corrisposto, sembrerebbe necessario dapprima pagare il canone al locatore e soltanto dopo (o contestualmente) poter procedere con la cessione del credito d’imposta allo stesso. Tale meccanismo applicativo rischia, tuttavia, di essere alquanto macchinoso e, soprattutto, improduttivo degli effetti auspicati dall’agevolazione, stante la dilagante illiquidità delle imprese.
Ad esempio, atteso che il credito compete per i mesi di marzo, aprile e maggio, ove sia già stato corrisposto il canone per i mesi di marzo, aprile e maggio e sussistano le condizioni per la spettanza del bonus, la cessione del credito di imposta al locatore potrebbe essere compensata solo a partire dal canone di giugno. Invece, ove i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio siano stati finora sospesi, si dovrebbe attendere il pagamento sia per il sorgere del credito che per la sua cessione.Va da sé che sarebbe auspicabile prevedere la possibilità di compensare direttamente il canone effettivamente dovuto con il credito d’imposta ceduto, disciplinando l’accordo nella stessa scrittura di cessione del credito d’imposta.