Rivalutazione dei “beni immateriali non iscritti in bilancio”: anche il documento interpretativo n. 7 dell’O.I.C. ne avalla la rivalutazione ex art. 110 del DL 104/2020.

Roma, 06 Aprile 2021

Nel rinviare, per i dettagli, al blog dello scorso 27 febbraio 2021, si segnala che a fine marzo l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei “beni d’impresa e delle partecipazioni” da effettuarsi ex art. 110 del DL 104/2020, così come convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020, rivalutazione da fare inderogabilmente nei bilanci 2020.

Relativamente alle società con esercizio “a cavallo”, nella parte iniziale del proprio documento l’OIC dà atto che a questi soggetti è data facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020, ovvero successivamente al 14/10/2020, ma a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

Per quanto concerne i beni rivalutabili, nel suo documento l’OIC conferma l’esclusione dei beni utilizzati sulla base di contratti di leasing, se non già riscattati nel bilancio chiuso al 31/12/2019.

Ma l’indicazione di maggior rilievo, che invece non era presente nella bozza dello scorso mese di dicembre del documento OIC, sta nella presa di posizione esplicita in ordine alla questione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati iscritti nel Conto Economico.

A tal riguardo, si precisa che la rivalutazione è ammissibile a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita (31/12/2020 per i soggetti “solari”), anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto Economico nei passati esercizi.

Va da sé che la precisazione formulata dall’OIC è di indubbio interesse per le imprese che intendono procedere in tal senso, atteso che si inserisce in un contesto temporale caratterizzato da indicazioni contrastanti delle Direzioni Regionali delle Entrate (Lombardia e Veneto), sinora interessate sull’argomento a seguito di istanze di interpello presentate da alcune società.

Nella versione definitiva del doc.to interpretativo in esame, è stato confermato che il limite massimo della rivalutazione è individuabile, alternativamente, nel c.d. “valore d’uso” o nel “fair value”, potendo essere all’uopo utilizzate le metodologie contabili classiche della rivalutazione del costo storico, della rivalutazione contestuale del costo storico e del fondo di ammortamento o della riduzione dei fondi di ammortamento.

Vengono analogamente confermati i due principi secondo cui:

  1. la rivalutazione non modifica in sé la vita utile del bene;
  2. gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio 2020, sui valori storici atteso che solo dal 2021 il Conto Economico sarà gravato dagli ammortamenti sui valori rivalutati nel bilancio 2020.

L’OIC precisa che per quanto concerne i “marchi”, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di ulteriori 20 anni, sempre nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.

Senza entrare in questa sede in tecnicismi particolari (contabilizzazione delle imposte anticipate e differite), nel documento dell’OIC vengono cristallizzati gli effetti, sui bilanci, delle diverse scelte operate dal management aziendale, qualora la rivalutazione sia eseguita con rilevanza anche fiscale – oltre che civilistica – rispetto al caso in cui la rivalutazione dei beni e/o delle partecipazioni sia esclusivamente civilistica.

Va da sé che nel caso di rivalutazione solo ed esclusivamente civilistica (effettuata, ad esempio, solo per una più aggiornata ed attuale rappresentazione civilistica delle poste contabili e degli indici di bilancio), i plusvalori dei beni d’impresa e delle partecipazioni rimarranno allo stato latente sino al loro successivo realizzo (il che potrebbe avvenire anche molto in là negli anni, in occasione di cessione a terzi e/o assegnazione ai soci durante la vita della società o in sede di liquidazione, ecc.).

Qualora, invece, la rivalutazione sia effettuata con efficacia anche ai fini fiscali, nel bilancio 2020 non si evidenzierà alcuna differenza tra valore civile e valore fiscale del bene rivalutato, posto che gli ammortamenti relativi al 2020 (qualora effettuati e non “sospesi”) saranno fatti sui valori ante rivalutazione atteso che, come su detto, solo a partire dal 2021 si potranno imputare a Conto Economico i maggiori ammortamenti, calcolati sui maggiori valori dei cespiti oggetto di rivalutazione ex art. 110 del DL 104/2020.

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