Roma, 23 Dicembre 2020
Come si è già evidenziato nel blog dello scorso 17 agosto, l’art. 110 del DL 104/2020 ha previsto una particolarmente appetibile rivalutazione dei beni e delle partecipazioni societarie, a valenza anche fiscale pagando l’imposta sostitutiva del 3%.
La novità, non banale, è che il Ddl di bilancio 2021 estende il beneficio previsto per i beni immateriali alla generalità dei costi pluriennali, ergo anche all’avviamento, al momento escluso dall’art. 110 del DL Agosto.
L’emendamento contiene, quindi, la disposizione che consente il riallineamento contabile/fiscale dei valori dell’avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.
Di fatto la nuova norma (si ripete, ancora non in vigore) va ad integrare l’art. 110 del DL 104/2020, inserendovi un comma 8-bis, il quale specifica appunto che all’avviamento e alle altre attività immateriali “si applicano le norme dell’art. 14 della L. 342/2000”.
Tuttavia, dall’attuale formulazione della norma si possono fare due riflessioni sui cui si spera sia fatta chiarezza dopo la sua approvazione.
La prima riflessione è quella per cui il richiamo all’art. 14 della L. 342/2000 permette il solo “riallineamento” dei valori civili e fiscali di tali attività, non essendo invece prevista la rivalutazione in senso stretto, che invece è disciplinata dagli articoli precedenti all’art. 14, ovvero gli artt. 10-13 della L. 342/2000.
La questione, nelle scorse settimane, si è posta in sede di lettura degli atti parlamentari, in quanto la rubrica dell’emendamento che è andato ad introdurre il beneficio recita testualmente “Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica”, che sono proprio l’avviamento e gli altri oneri pluriennali.
A ben vedere – sarà una delle tante “sviste” del Legislatore cui oramai ci ha abituati ? – la materiale formulazione della norma (che rinvia all’art. 14 e non agli artt. precedenti della L. 342/2000) sembrerebbe però escludere la rivalutazione in senso tecnico.
La seconda riflessione è quella per cui la nuova disposizione è inserita nel corpo dell’art. 110 del DL 104/2020. Ciò significa, in termini concreti, che il riallineamento non può non scontare la medesima imposizione sostitutiva prevista per la rivalutazione da eseguire in base al DL 104/2020 (quindi il 3%, da corrispondere nel prossimo mese di giugno, in unica soluzione o in tre rate annuali) e che la tempistica per il riconoscimento fiscale dei valori oggetto di riallineamento segue anch’essa quella prevista per la rivalutazione dei beni e partecipazioni societarie, dal 2021 in termini generali (per beneficiare dei maggiori ammortamenti) e, soprattutto, dal 2024 per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze).
Senza entrare in tecnicismi un po’ “spigolosi”, la ratio di questa seconda “lettura” dell’emendamento contenuto nel Ddl di Bilancio 2021 va ricercata nel perimetro dettato dall’art. 10, 2° comma, del decreto del Ministero delle Finanze n. 162 del 13/04/2001 (che altro non è che il decreto attuativo della L. 342/2000, richiamato in modo espresso dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020), secondo cui il regime del riallineamento riguarda i soli beni per i quali è consentita la rivalutazione: si tratta, per i soggetti “non I.F.R.S.”, dei beni materiali e immateriali “non merce” e delle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Per prassi aziendalistica (OIC), il riferimento posto dalla norma ai “beni immateriali” va inteso nel senso di attività immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc., dovendosi invece escludere l’avviamento e gli altri costi pluriennali. La nuova norma si pone, quindi, in deroga a questa previsione generale, consentendo il riallineamento anche per l’avviamento e le “altre attività immateriali”, locuzione quest’ultima che potrebbe quindi ricomprendere la generalità dei costi pluriennali, come ad esempio oneri capitalizzati di qualsivoglia genesi.
Con riferimento precipuo all’avviamento, il beneficio della nuova norma è importante atteso che la rivalutazione sconterebbe un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 3%, anziché quella ordinaria prevista dall’art. 176 comma 2-ter del T.U.I.R. (con aliquote che vanno dal 12% al 16%), in occasione della contabilizzazione dei maggiori valori imputati ad avviamento derivanti da operazioni straordinarie, a titolo di disavanzi da concambio o da annullamento delle quote della società incorporata e/o fusa.
Per concludere e nell’attesa di leggere la norma in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane, si rammenta che il riallineamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali deve riguardare poste contabili già presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con conseguente preclusione dai benefici per gli attivi immateriali originatisi da operazioni straordinarie effettuate nel 2020.