La “flat tax” non è accessibile all’ex lavoratore dipendente o collaboratore.

Roma, 25 ottobre 2018

Nel Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 è confermata, ad oggi, la flat tax al 15% su reddito di impresa o lavoro autonomo, determinato in misura forfetaria, con esclusione da I.V.A., per tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni che “nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.

E’ quindi confermano l’innalzamento ad euro 65.000 delle attuali soglie di fatturato (differenziate tra 25.000 e 50.000 euro a seconda del tipo di attività svolta) fino a concorrenza delle quali le partite IVA individuali potranno avvalersi del regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014.

In aggiunta all’innalzamento della “soglia”, vengono eliminati gli attuali vincoli connessi all’ammontare di spese per dipendenti e collaboratori (5.000 euro) e all’ammontare di beni strumentali utilizzati (20.000 euro).

Causa di esclusione ampliata alle partecipazioni in qualsivoglia s.r.l.

Il testo attuale della bozza di Decreto Fiscale amplia alle partecipazioni in qualsivoglia società a responsabilità limitata (e non soltanto, come previsto ora, a quelle che, come le società di persone e le associazioni professionali, imputano il reddito per trasparenza ai soci in forza dell’opzione esercitata ex art. 116 del TUIR), ma potrebbe anche darsi che si tratti di un errore/refuso dell’estensore del testo (vedremo se varierà in sede di iter parlamentare).

Allo stesso modo, potrebbe anche essere “rivisitato”  il testo della lett. d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014, ai sensi del quale, allo stato attuale, risulterebbero esclusi dal regime forfetario della flat taxanchei contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (rispettivamente ex artt. 49 e 50 del T.U.I.R. e che, al contempo, esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

L’attuale formulazione della lett. d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014, ha la precisa finalità di impedire che chi era dipendente o collaboratore parasubordinato di un determinato datore di lavoro decida di “trasformarsi” in partita I.V.A. individuale, continuando a lavorare prevalentemente per lo stesso committente.

Per quanto concerne le altre tre cause di esclusione dalla flat tax, la bozza del Decreto Fiscale conferma quelle disciplinate dall’art. 1 comma 57 lett. a), b) e c) della L. 190/2014 ovvero:

a) persone fisiche che si avvalgono di regimi fiscali speciali;

b) soggetti extra-Ue;

c) soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di immobili.

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