Roma, 8 marzo 2019
L’Agenzia delle Entrate, nel suo riscontro all’interpello n. 70 del 01/03/2019, ha preso posizione sull’applicazione del regime della “participation exemption” in caso di doppia trasformazione della società (dapprima regressiva e successivamente progressiva) che possiede la partecipazione potenzialmente plusvalente.
La fattispecie affrontata dall’Agenzia delle Entrate concerne l’eventualità che le intercorse operazioni straordinarie di trasformazione societaria possano, o meno, interrompere il c.d. holding period, vale a dire i 12 mesi di ininterrotto possesso della partecipazione richiesti dal T.U.I.R. per beneficiare dell’esenzione per il 95% della plusvalenza.
In particolare, l’art. 87 del T.U.I.R. prevede l’esenzione da IRES per il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle “immobilizzazioni finanziarie” nel primo bilancio chiuso della società controllante, durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli considerati a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR.
In precedenza, con la sua circolare n. 36/2004, l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che, se la nascita di una nuova società è il risultato di un’operazione straordinaria neutrale, si verifica anche la “traslazione” dei requisiti del possesso e dell’iscrizione in bilancio quali risultano in capo alla società cedente le partecipazioni in regime p.e.x.. Questo principio si applica per le operazioni di riorganizzazione c.d. “neutrali”, ossia la fusione, la scissione e il conferimento d’azienda.
In merito al c.d. holding period della partecipazione per 12 mesi, la circolare ha chiarito che, nell’ambito dei conferimenti effettuati in neutralità ai sensi dell’art. 176 del T.U.I.R., “il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente”.
Tali considerazioni possono essere estese anche alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, in quanto le stesse realizzano un effetto di sostanziale successione tra soggetti, secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale.
Nel caso illustrato nella risposta n. 70/2019 all’interpello, è stata posta in essere un’operazione di trasformazione omogenea regressiva: da società a responsabilità limitata a società in nome collettivo e, successivamente, un’operazione di trasformazione omogenea progressiva, da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate osserva che, fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione, le stesse non interrompono il periodo di possesso della partecipazione, il quale deve essere computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando, consentendo alla società cedente l’accesso al vantaggioso regime P.E.X..