L’art. 96 del DL 104 del 14/08/2020 incrementa i fondi per il “Bonus Pubblicità 2020”: comunicazione telematica per l’accesso entro il prossimo 30 Settembre.

Roma, 31 Agosto 2020

Come previsto dall’art. 186 del DL 34/2020, convertito nella L. 77 del 17/07/2020, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2020 dovrà essere presentata tra il 01/09/2020 ed il 30/09/2020, tramite l’apposito modello da compilare sulla base delle relative istruzioni, aggiornate e pubblicate lo scorso 28 agosto sul sito dell’AdE.

Di seguito le principali peculiarità dello strumento agevolativo nella sua versione dettata dall’emergenza Covid 19, più interessante e con meno vincoli rispetto alla versione “a regime”.

In primis, l’art. 186 del DL 34/2020 convertito in legge, ha modificato la norma innalzando la misura dell’agevolazione al 50%, limitatamente agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Inoltre, l’art. 96 del “DL Agosto” ha, da ultimo, incrementato ad euro 85kk le risorse da destinare al bonus.

In merito ai requisiti per beneficiare del credito d’imposta nell’anno 2020, nella sua circolare del 20/08/2020 n. 25 l’AdE ha precisato che – limitatamente all’anno 2020 – il credito d’imposta “è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime de minimis ……”.

Si ricorda che l’agevolazione, che si concretizza in un credito d’imposta, spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a fronte dei costi sostenuti per campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e/o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

L’AdE, sempre nella sua circolare dello scorso 20 agosto, evidenzia che l’art. 186 del DL 34/2020 ha esteso l’agevolazione anche agli investimenti “sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato”.

Si evidenzia che il credito d’imposta, limitatamente all’esercizio 2020, spetta in relazione agli investimenti effettuati nell’anno, per cui non è necessario aver sostenuto nel 2019 analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione – requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime” – unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti, in misura superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.

In termini pratici, ciò comporta che per l’esercizio in corso potranno accedere all’agevolazione non solo le imprese che hanno programmato investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, ma anche le imprese che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari o che abbiano iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.

Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono trasmettere via web, utilizzando l’apposito modello:

  1. la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2020;
  2. la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti. Allo stato attuale delle disposizioni normative e di prassi, la “dichiarazione sostitutiva” dovrebbe essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2021, periodo previsto dallo strumento agevolativo “a regime”.

La “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’AdE, direttamente dall’impresa o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici.

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