Schema “D.L. Crescita” aggiornato al 02/04/2019: l’art. 28 istituisce un nuovo tipo di “veicolo societario”, la Società di Investimento Semplice (S.I.S.).

Roma, 10 Aprile 2019

Il c.d. Decreto Legge “Crescita”, prossimo alla sua entrata in vigore, introduce la definizione e la disciplina di un nuovo modello societario all’interno delle disposizioni del T.U.F. (il Testo Unico della Finanza, D.Lgs n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni), la Società di Investimento Semplice (SIS).

In particolare, l’art. 28 del Decreto “Crescita” prevede la modifica dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, con l’introduzione della lettera “i-quater”, nella quale si dà la definizione della S.I.S., intendendosi per “Società di Investimento Semplice” la società:

  1. costituita in forma di S.p.A.;
  2. con un capitale da sottoscrivere fino ad Euro 25 milioni, raccolto presso “investitori professionali” e/o “business angels”, mediante l’offerta di proprie azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi;
  3. con sede legale e direzione generale in Italia;
  4. gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all’art. 13, comma 2 del DLgs. 58/1998, verificato ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 58/1998;
  5. avente per oggetto “esclusivo” l’’investimento collettivo del patrimonio raccolto, in P.M.I. non quotate sui mercati regolamentati di cui all’art. 2 § 1 lett. f) punto (i) del regolamento 2017/1129/UE, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.

Lo schema del DL “Crescita”, pertanto, nel definire i contorni obbligatori dell’oggetto sociale della costituenda S.I.S., per quanto concerne la società target destinataria del suo investimento, rinvia alla definizione di P.M.I. ex art. 2 § 1 lett. f) punto (i) del Regolamento 2017/1129/UE, in ossequio al quale è qualificabile come P.M.I. la società che, in base al suo più recente bilancio annuale o consolidato approvato, soddisfi almeno due dei tre parametri seguenti:

  • numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
  • totale dello stato patrimoniale non superiore ad euro 43 milioni;
  • fatturato annuo netto non superiore ad euro 50 milioni.

Tale definizione è riportata anche nella relazione illustrativa e tecnica all’art. 28 del DL “Crescita”, in cui si legge che la nuova disciplina sulla S.I.S., dovrebbe favorire gli investimenti in start up.

Nell’art. 28 si precisa che i soggetti incaricati dell’amministrazione della S.I.S. (Amministratori, Consiglieri, direttori, management) devono essere in possesso dei requisiti ex art. 13 del DLgs. 58/1998, ovvero devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza e soddisfino criteri di competenza e correttezza.

Nell’ambito delle novità apportate, l’art. 28 del DL “Crescita” prevede, altresì, la modifica dell’art. 32-quater comma 2 del T.U.F., che elenca le ipotesi in cui non si applicanole disposizioni in tema di gestione collettiva del risparmio; in detto elenco viene inclusa – con l’aggiunta della lett. g-bis) – anche la S.I.S..

Infine, il DL “Crescita” prevede l’aggiunta, dopo l’art. 50-quinquies del DLgs. 58/1998, di un capo IV intitolato proprio alle “Società di Investimento Semplice”,dedicato alla disciplina delle S.I.S. e contenuta nel nuovo art. 50-sexies del T.U.F..

Nella strutturazione del nuovo veicolo societario, da tener presente la particolarità che la S.I.S. non può emettere obbligazioni.

Per la sua natura, essendo soggetta alle norme del T.U.F., è previsto che alle S.I.S. non si applicano:

  • l’art. 2349 c.c., in tema di emissione di speciali categorie di azioni e di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro;
  • l’art. 2350 commi 2 e 3 c.c., secondo cui la S.p.A. può emettere – sulla base di ben precise condizioni regolate dallo statuto – azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore, ma ai possessori di tali azioni non possono essere pagati dividendi se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società;
  • l’art. 2353 c.c., in tema di azioni di godimento;
  • gli artt. da 2447-bis a 2447-decies c.c., ossia la disciplina in tema di patrimoni destinati a uno specifico affare.
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