Roma, 19 Giugno 2019
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n. 196 del 18/06/2019 all’interpello di una Società, conferma l’assenza di “abuso del diritto”della c.d. cessione indiretta d’azienda ai fini delle imposte indirette d’atto, fattispecie già affrontata, in senso favorevole, in occasione delle risposte n. 13/2019 e n. 138/2019 ad altrettanti interpelli, dopo anni ed anni di contrapposizioni estenuanti tra Contribuenti ed Amministrazione Finanziaria, il cui contenzioso è stato anche alimentato da una inaspettata resistenza della suprema Corte di Cassazione che ha dovuto, ope legis, cambiare atteggiamento successivamente alla modifica testuale dell’art. 20 del DPR 131/1986, entrata in vigore nel 2018.
Nell’ambito dello scenario aziendale oggetto dell’interpello in questione, l’A.d.E. ha sancito che il conferimento di un’azienda (nel caso, alberghiera ma poco importa il settore d’appartenenza) e la successiva cessione, da parte della società conferente, del 100% della partecipazione ricevuta nella società conferitaria – neo costituita come società-veicolo – costituiscono una “complessiva operazione” che non può essere né riqualificata unitariamente come cessione d’azienda ai sensi dell’art. 20 del DPR 131/86, né considerata abusiva rispetto alle imposte d’atto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Nella fattispecie, al conferimento del ramo d’azienda alberghiera nella newco è seguita la successiva cessione della totalità delle partecipazioni nella newco conferitaria, il tutto inquadrato in un complesso e delicato scenario di ristrutturazione del debito della società conferente, ex art. 67 del R.D. n. 267 del 16/03/1942 (Legge Fallimentare).
Un contesto fattuale caratterizzato, altresì, da quelle “ragioni extrafiscali non marginali” che, ai sensi del comma 3 dell’art. 10-bis della L. 212/2000, possono sterilizzare la contestazione di abuso del diritto anche in presenza di indebiti vantaggi fiscalio di operazioni prive di sostanza economica, requisiti costitutivi dell’abuso del diritto ex comma 2 dell’art. 10-bis.