Roma, 4 Novembre 2019
La bozza del Ddl di bilancio 2020, che da oggi avvia il suo iter parlamentare che dovrà essere completato entro fine anno, ripropone ancora una volta, oramai da quasi 20 anni senza soluzione di continuità, nuovamente le agevolazioni fiscali introdotte per la prima volta dalla Legge n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti non in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del T.U.I.R..
I presupposti di legge per poter accedere al “regime premiale” rispetto a quello ordinario sui capital gain sono sempre gli stessi, ovvero:
- occorrerà che entro il 30 giugno 2020 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri l’apposita perizia di stima delle partecipazioni e/o del terreno;
- sempre entro il 30 giugno 2020, il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva, alternativamente, per l’intero suo ammontare ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per quanto concerne la misura dell’imposta sostitutiva, per il 2020 la bozza di Ddl prevede un’aliquota unica ed in particolare:
- l’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (per l’anno in corso l’aliquota era del 10% per le partecipazioni non qualificate);
- l’11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).
La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 30 giugno 2020 deve essere versata solo la prima rata per poter accedere al beneficio.
Le due rate successive alla prima dovranno essere di pari importo, ed avranno scadenza il 30 giugno 2021 ed il 30 giugno 2022 (maggiorate degli interessi del 3% annuo a decorrere dal 30 giugno 2020).
Plusvalenze conseguite dalle persone fisiche ex art. 67, comma 1° del T.U.I.R..
Dal punto di vista delle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e producono redditi diversi, la ormai consueta proroga della rivalutazione dei terreni e della partecipazioni non è l’unica novità presente nel Ddl di bilancio 2020.
La bozza da oggi in Senato prevede, infatti, l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del T.U.I.R., comma 1° lett. a) e b), realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati.
La fattispecie di assoggettamento ad imposta sostitutiva, come noto, si verifica qualora le plusvalenze derivanti dalla cessione di un fabbricato o di un terreno risultino imponibili come “reddito diverso” (art. 67 del T.U.I.R.), il che si verifica qualora la vendita avvenga entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, quinquennio che decorre dalla data dell’atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l’effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).
Nel caso di cessione di fabbricati costruiti dal cedente, anche mediante il conferimento di appalto a terzi per l’esecuzione delle relative opere, ai fini del calcolo del quinquennio, quale termine iniziale rileva quello di ultimazione dell’edificazione.
Quale termine “finale” per il computo del quinquennio rileva la data in cui viene ceduto l’immobile (atto notarile), a prescindere dal momento in cui avviene il pagamento del corrispettivo.
Pertanto, l’eventuale plusvalenza conseguita dal cedente concorre al reddito imponibile IRPEF del contribuente che l’ha conseguita. Tuttavia, il cedente che realizza una plusvalenza può richiedere al notaio (che ne cura il versamento) l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ex art. 1 comma 496 della L. 266/2005, la quale dovrebbe essere innalzata al 26% a partire dal 2020, dall’attuale 20%.