Con provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate rende operativo l’art. 122 del DL 34/2020, in tema di cessione dei crediti d’imposta “anti Covid19”.

Roma, 02 Luglio 2020

A partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile comunicare l’opzione per la cessione del credito d’imposta per “botteghe e negozi” (art. 65 del DL 18/2020) e di quello sulle “locazioni di immobili e affitti d’azienda” (art. 28 del DL 34/2020).

La comunicazione andrà fatta solo ed esclusivamente con apposito modello mediante la funzionalità dedicata nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il momento, pertanto, non sarà possibile avvalersi di un intermediario all’uopo delegato. 

Con il provvedimento n. 250739 del 1/7/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazionedell’art. 122, comma 2, lett. a) e b) del DL 34/2020, il quale riconosce la facoltà di cedere a terzi (tra le varie tipologie di crediti maturati e maturandi per l’emergenza Covid 19), i crediti d’imposta per la locazione di “botteghe e negozi” e per la locazione degli immobili a destinazione d’uso non abitativa ed affitto d’azienda.

Con ulteriori successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (artt. 120 e 125 del DL 34/2020).

Come oramai noto, i soggetti che hanno maturato i suddetti crediti d’imposta, oltre ad utilizzarli direttamente in compensazione nei propri F24, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.

A tal fine, i soggetti beneficiari (i conduttori) dei crediti d’imposta che intendono optare per la cessione a terzi devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate un apposito modello per comunicare l’avvenuta cessione a terzi, con i dati del cessionario, per consentire a quest’ultimo di poter fruire dei crediti medesimi.

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta potrà essere effettuata tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi. La comunicazione della cessione andrà formalizzata utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla stessa stregua di quanto accaduto per le domande del “contributo a fondo perduto”.

La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento di ieri, deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  1. il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  2. la tipologia del credito d’imposta ceduto e, soltanto per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d’azienda);
  3. l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure – per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale – aprile e/o maggio e/o giugno);
  4. l’importo del credito d’imposta ceduto;
  5. gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  6. il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  7. la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Secondo le istruzioni allegate al modello, una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta (es. la cessione del credito relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell’art. 65 del DL 18/2020 e la cessione dei crediti relativi ai canoni dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell’art. 28 del DL. 34/2020), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Le istruzioni precisano, altresì, che un unico modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari. Va da sé che la somma dei crediti ceduti deve corrispondere all’ammontare del credito d’imposta ceduto indicato.

I cessionari del credito di imposta, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione effettuata via web dal cedente, potranno utilizzarlo in compensazione in F24 – nei prossimi giorni saranno istituiti appositi codici tributo – con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non sarà utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.Come si precisa al punto 5 del provvedimento di ieri (ulteriori cessioni dei crediti d’imposta), si tenga presente che in alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, utilizzando gli stessi canali e modalità.

Nel rinviare al blog dell’8 giugno per le peculiarità normative del credito d’imposta sulle locazioni/affitto di azienda, prima di procedere alla trasmissione dell’istanza all’AdE occorre innanzitutto verificare la spettanza, per il conduttore, dell’agevolazione fiscale.

Questi i requisiti di legge che il conduttore (o l’affittuario dell’azienda) deve verificare preliminarmente:

  1. deve aver conseguito nel 2019 “ricavi o compensi” non superiori ad euro 5 milioni;
  2. il “fatturato” (transitato nello SdI dell’Agenzia delle Entrate) di uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sia inferiore di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019.

Per il mese o per i mesi in cui si è registrato il calo, spetta un credito pari al 60% del relativo canone di locazione (compreso leasing operativo) di immobili non abitativi, che si riduce al 30% per i contratti di affitto di azienda o rapporti a prestazioni complesse con “almeno un fabbricato a uso non abitativo”.

Il credito di imposta matura e può, quindi, essere ceduto solo successivamente al pagamento del canone del mese interessato, pagamento da effettuare entro il 31/12/2020. L’unica eccezione, all’obbligo del pagamento integrale del canone mensile, si ha qualora il conduttore ceda il credito d’imposta al locatore, atteso che lo stesso credito di imposta può essere trasferito in pagamento di parte del canone, senza necessità di un doppio movimento finanziario, da un lato il pagamento del canone al locatore, dall’altro lato il pagamento, da parte del locatore, a fronte della cessione del credito d’imposta.

Per esemplificare: a fronte di un canone di locazione per il mese marzo 2020 di euro 5k, la norma prevede un credito d’imposta del 60%, ovvero euro 3k. L’operazione si perfeziona in unica soluzione nei seguenti termini: il conduttore versa euro 2k al locatore, stipulando (scrittura privata) l’atto di cessione del credito d’imposta di euro 3k, disponendo la compensazione contestuale tra il corrispettivo delle cessione del credito d’imposta (euro 3k) con il residuo canone di locazione (o affitto d’azienda) da pagare.

La cessione del credito, una volta contrattualizzata per iscritto, è preferibile sia scambiata tra le parti a mezzo p.e.c..

E’ appena il caso di segnalare che qualora il corrispettivo della cessione del credito d’imposta – fattispecie sempre possibile – sia inferiore al suo valore nominale (nell’esempio fatto, euro 3k), da un lato il locatore (cessionario) registrerà una sopravvenienza attiva tassabile, dall’altro lato il conduttore (cedente) registrerà una sopravvenienza passiva deducibile.

Nel contratto di cessione del credito d’imposta il conduttore cedente dovrà garantire l’esistenza del credito, impegnandosi ad effettuare la comunicazione telematica all’AdE e a fornirne supporto documentale – con annessa ricevuta telematica dell’AdE – al locatore cessionario.

Va da sé che l’efficacia della cessione del credito d’imposta nei confronti dell’AdE è subordinata alla comunicazione da parte del conduttore cedente, che dovrà usare il modello approvato il 1° luglio 2020.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione che il cedente farà all’AdE, il locatore cessionario potrà compensare il credito nel proprio modello F24, da trasmettere sempre in via telematica, senza sottostare ai limiti di importo annuali.

Le modalità attuative del 1° luglio 2020 precisano che prima di procedere con l’utilizzo del credito d’imposta, il locatore (o il terzo) cessionario, dovrà completare l’iter comunicando, a sua volta, l’accettazione della cessione del credito d’imposta, “attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

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