Sentenza n. 13607 del 09/10/2019 della CTP di Roma, pubblicata il 21/10/2019 – Non dovuta l’IRAP in assenza di una significativa e concreta organizzazione finalizzata alla produzione del reddito.
Roma, 18 Novembre 2019
Con la sentenza n. 13607/2019 la CTP di Roma non solo condivide la lettura delle norme in materia di esenzione IRAP cristallizzata nel ricorso del Contribuente, ma ne riconosce, altresì, la non debenza in assenza del presupposto oggettivo di un’apprezzabile e consistente organizzazione dell’attività professionale (nella fattispecie, tra i costi dell’esercizio, erano stati contabilizzati anche i canoni di locazione dell’abitazione del Contribuente, destinata promiscuamente ad ufficio e sede dell’attività).
Inoltre, non è trascurabile che la CTP di Roma abbia annullato la cartella di pagamento relativa ad un “avviso bonario”, già oggetto di una precedente istanza di annullamento in autotutela da parte del Contribuente, su cui l’Ufficio non si era mai pronunciato.
Significativo, infine, che la CTP di Roma abbia respinto la posizione dell’Ufficio nella parte in cui riteneva in ogni caso dovuta l’IRAP (per un importo particolarmente significativo), in quanto regolarmente dichiarata, ma non versata, nella dichiarazione IRAP per l’anno 2014.