Accordi transattivi stragiudiziali e/o giudiziali: deducibilità delle “perdite su crediti”.

Roma, 22 gennaio 2024

Come noto agli addetti ai lavori, nel rispetto delle condizioni cristallizzate nell’OIC 15 la “transazione” legittima la cancellazione di un credito dal bilancio della società.

In assenza di specifiche indicazioni normative, non di rado ci si domanda se nell’ambito di un rapporto e/o contratto commerciale, la stipula di un accordo transattivo consenta al creditore di poter dedurre – fiscalmente – la perdita sofferta sui crediti transatti.

In via preliminare, corre l’obbligo di segnalare che i c.d. elementi certi e precisi (ex art. 101 comma 5 del TUIR) sulla base dei quali si fonda il diritto alla deducibilità delle perdite su crediti – ovviamente in ambiti e fattispecie diverse dai contesti delle procedure concorsuali – devono sussistere ed essere vagliati in applicazione dei principi contabili.

In capo ai soggetti OIC adopter, nella sua circolare n. 14/2014 l’AdE ha precisato che la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi sussiste nelle ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal documento OIC 15.

In base al principio contabile OIC 15 (cfr. par. 71 – 77), una società cancella un credito dal bilancio quando, in alternativa:

  1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, parzialmente o totalmente;
  2. la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, segnalando che – salvo casi eccezionali – il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.

Per quanto attiene il primo punto, i diritti contrattuali si estinguono per: pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

Per valutare – secondo punto – l’avvenuto trasferimento dei rischi (cfr. par. 73 nell’OIC 15), si deve tenere conto di tutte le clausole contrattuali, quali, a titolo meramente esemplificativo:

  1. gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi;
  2. l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Nonostante il punto non sia mai stato confermato da chiarimenti di fonte ufficiale dell’AdE, anche la transazione (cfr. par. 72 nell’OIC 15) con la riduzione definitiva del debito non può non rientrare tra i casi che consentono la deducibilità per default della perdita sul credito, posto che comporta l’estinzione – in tutto o in parte – dei flussi finanziari relativi al credito medesimo.

È se vero che l’OIC 15, nella sua “appendice A”, nel riepilogare le principali fattispecie che comportano la cancellazione del credito dal bilancio, non cita espressamente la transazione, si ritiene, tuttavia, che tale evenienza non possa comportare l’indeducibilità della perdita subìta sul credito oggetto di transazione, essendo questa richiamata palesemente dal p.to 72 dell’OIC 15.

In particolare, come precisato anche dal medesimo OIC 15, l’elencazione contenuta nell’ “appendice A” assume carattere “non esaustiva”. Nulla vieta, quindi, che anche la transazione possa legittimare la deducibilità della perdita, ove ricorrano le condizioni stabilite dal principio contabile OIC 15, come sopra precisate.

Della stessa opinione è Assonime, che nella sua circolare n. 18/2014 annovera la transazione (unitamente alla rinuncia e alla prescrizione) tra gli eventi che comportano l’estinzione di tutti i flussi finanziari relativi al credito e, dunque, giustificano la cancellazione del credito dal bilancio della società.

Vi è altresì – qualora ve ne fosse ancora bisogno – un ulteriore passaggio del OIC 15 in cui palesemente si richiama la transazione quale fattispecie negoziale che consente la contabilizzazione in bilancio della perdita sofferta, dando anche indicazioni sulla sua allocazione a conto economico: all’interno del par. 26 si legge infatti che “ ……. Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico”.

A ben vedere, già prima della modifica operata dall’art. 1 comma 160 lett. b) della L. 147/2013 (che ha ricondotto la cancellazione dei crediti dal bilancio tra le ipotesi di deducibilità ex lege della perdita), la circolare AdE n. 26/2013 aveva chiarito che la transazione, motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore, per risultare rilevante fiscalmente deve comportare la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti.

Va da sé che in ogni caso, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, la deducibilità fiscale degli oneri derivanti da accordi transattivi deve essere sempre vagliata nell’ottica del c.d. “principio di inerenza”, ovvero della contrapposizione sistematica e fisiologica tra le componenti positive e negative di reddito della società.

A tal ultimo riguardo, emblematica l’ordinanza n. 28355/2019 della Cassazione, nella quale i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto integralmente deducibili i costi sostenuti da una nota banca a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l’instaurazione di controversie attinenti alla sua presunta responsabilità nell’espletamento dei servizi finanziari. Secondo i Giudici si trattava, infatti, di somme inerenti ed attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e, dunque, integralmente deducibili fiscalmente.

In senso conforme, si pone anche una interessante risposta dell’AdE ad interpello del 2022, secondo la quale le somme dovute, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni sono deducibili, trattandosi di spese che, anche se dovute per effetto di violazione di obblighi contrattuali, sono comunque attinenti al concreto svolgimento dell’attività e, come tali, inerenti all’esercizio d’impresa ed alla produzione del reddito.

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