Le Società a Responsabilità Limitata senza Sindaco o Revisore legale hanno ancora un mese di tempo per la loro nomina.

Roma, 18 Novembre 2019

Tra circa un mese, salvo proroghe dell’ultimo momento, scadrà il termine concesso dal Legislatore alle S.r.l. che superano i nuovi parametri ex art. 2477 c.c., comma 2° lett. c) del c.c., per formalizzare la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale.

Con decorrenza 18/06/2019, l’art. 2-bis comma 2 del DL 32/2019 convertito nella L. 55 del 14/06/2019 ha fissato i seguenti nuovi parametri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.:

  • euro 4 milioni, per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • euro 4 milioni per i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 unità per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Restano ferme tutte le ulteriori previsioni dell’art. 2477 c.c. come ridisegnato dall’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi).

Nel caso delle S.r.l., il nuovo obbligo di nomina sorge al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri su indicati (e non necessariamente lo stesso), mentre viene meno allorché per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti tre limiti.

Nonostante alcuni passaggi delle nuove disposizioni normative contenute nel DL 32/2019 non siano chiarissimi in termini applicativi, resta invece chiara volontà legislativa di spingere le S.r.l. che negli esercizi 2017 e 2018 abbiano superato anche uno solo dei parametri indicati a provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro il prossimo 16 dicembre, adeguando, se necessario, lo statuto sociale.

In vista della prossima entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa (prevista per il mese di agosto 2020), il Sindaco o il Revisore – la cui diversa terminologia non è formale ma sostanziale in termini di un diverso ambito operativo all’interno della società controllata), saranno chiamati a verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione ed a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di eventuali fondati indizi della crisi aziendale (art. 14 del D. Lgs. 14/2019).

Da segnalare che il Sindaco o il Revisore già in carica alla data del 18/06/2019, fin da subito dovrà sollecitare gli amministratori nell’adempimento dell’obbligo di istituire “adeguati assetti societari”, obbligo imposto dal nuovo art. 2086 comma 2 c.c., così riformulato in ossequio al nuovo Codice della Crisi d’impresa.

Corre l’obbligo evidenziare che se l’Assemblea non dovesse provvedere alla nomina nel termine del 16/12/2019, la norma prevede l’intervento del Tribunale, che si attiverà su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o anche su possibile segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese. A tal riguardo è lecito attendersi che il Tribunale disponga anche in ordine ai relativi compensi del Sindaco o del Revisore, applicando il DM 140/2012, che consente di determinare i compensi dei professionisti da parte dell’organo giurisdizionale, in assenza di accordo tra le parti.  A mero titolo informativo, ipotizzando uno statuto che faccia riferimento al solo Collegio Sindacale e non anche al Sindaco Unico o al Revisore Legale dei Conti, il predetto DM (art. 29) prevede un compenso annuale da calcolarsi sulla sommatoria di ricavi e di attività con una base che, fino ad euro 5 milioni, varia da euro 6.000 ad euro 8.000 euro a componente e prevede un aumento fino al 50% per il Presidente.Resta un nodo da sciogliere in caso di nomina fatta de jure dal Tribunale in assenza di decisione o disaccordi tra i Soci: se il Tribunale, chiamato a sostituire l’Assemblea nella designazione dell’organo di controllo, opterà per la nomina del solo Revisore Legale dei Conti (e non quindi del Sindaco investito anche dei poteri di revisione contabile), atteso che tale soluzione, connotata dall’assenza di un controllo di legalità, non sarebbe certamente in grado di assicurare la necessaria “adeguatezza” dell’assetto societario, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa prevista dal nuovo Codice della Crisi.

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