Roma, 19 Marzo 2020
Corre l’obbligo segnalare che per molti dei provvedimenti sotto indicati si è ancora in attesa delle disposizioni attuative da parte degli Uffici preposti.
I) Rimessione in termini (art. 60) e sospensione (art. 61/62) dei versamenti fiscali
Sono sostanzialmente tre gli articoli del DL n. 18/2020 che mettono mano alle scadenze fiscali.
Con la pubblicazione in G.U. – avventa ieri – del Decreto Legge è stato confermato il mini rinvio, indistintamente per tutti, al 20 marzo di tutti i versamenti fiscali e contributivi che sono scaduti il 16 marzo scorso.
Come già si è avuto modo di precisare nei giorni scorsi nelle anticipazioni, sono stati confermati gli ulteriori differimenti previsti per imprese e contribuenti che:
- svolgano attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con riferimento al periodo d’imposta 2019, abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 2 milioni;
- siano ubicati in determinati territori, maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
In particolare.
La remissione in termini dell’art. 60 del DL 18/2020. La norma dispone il differimento al 20 marzo 2020 (dall’originario termine del 16 marzo) dei versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.
Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo, nei confronti di tutti i soggetti. Rientrano quindi nella proroga, ad esempio:
- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell’IVA relativa a febbraio 2020;
- il versamento del saldo IVA relativo all’eventuale saldo 2019;
- il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla gestione separata.
Il successivo art. 61 del DL 18/2020 prevede invece una sospensione dei versamenti vera e propria:
- dal 2 marzo 2020 e fino al prossimo 30 aprile, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
- dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio).
Si tratta quindi di una sospensione più ampia dal punto di vista temporale, rispetto alla proroga al 20 marzo, ma più limitata da un punto di vista oggettivo: non riguarda tutti i versamenti fiscali, ma solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l’IVA.
Inoltre, tale sospensione è applicabile solo ai soggetti espressamente previsti, che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria e che sono: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
A tal riguardo, Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12/E del 18/03/2020 ha diffuso i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dalla norma.
Nel successivo art. 62, comma 2, del DL “Cura Italia”, analoga proroga, dal punto di vista dei versamenti interessati, è prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad euro 2.000.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (ovvero il 2019).
In tal caso:
- la sospensione riguarda solo il periodo dall’8 al 31 marzo 2020;
- vengono espressamente considerate anche le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Pertanto, chi non svolge una delle predette attività (art. 61) e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore ad euro 2kk (Art. 62, comma 2), non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20 marzo.
I versamenti sospesi sulla base di quanto anzidetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: a) in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020; b) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31/05/2020.
II) Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)
Il Decreto Legge, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di euro 20.000. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, il che lascia presagire che non tutte le imprese potranno accedervi se non ne faranno tempestiva richiesta.
La norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro il 16 aprile 2020.
III) Credito di imposta per botteghe e negozi (Art. 65)
Il Decreto Legge, La disposizione in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.).
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
IV) Sospensione versamenti delle cartelle di pagamento (art. 68)
Il Decreto Legge prevede la sospensione, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti dovuti a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito.
I pagamenti sospesi per questo periodo, andranno effettuati da qui ad appena tre mesi, entro il 30 giugno 2020.
Nessuna proroga per gli atti diversi da quelli elencati tassativamente nell’art. 68, quindi per: avvisi bonari, avvisi di accertamento in tema di registro, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d’imposta.
V) Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collab.ne coord. e contin.va (art. 27)
L’art. 27 prevede un’indennità una tantum (per il mese di marzo) di euro 600 per una serie di categorie di lavoratori autonomi, indennità che dovrà essere richiesta all’INPS.
Entro questa settimana dovrebbe essere diramata una circolare da parte dell’INPS con cui verranno spiegate le modalità per richiedere il contributo, che è rivolto a una platea di oltre 4,8 milioni di soggetti. Tra questi, professionisti titolari di partita IVA e co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS alla data del 23 febbraio scorso, artigiani e commercianti, lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, e lavoratori dello spettacolo.
Per richiedere l’indennità di euro 600, l’INPS sta pensando a un “click day”, la cui finestra temporale – per poter fare domanda con modalità telematica – potrebbe essere fissata già per la prossima settimana in modo da assicurare le prime erogazioni nel mese di aprile.
Il “click day” è stato preannunciato dal Presidente dell’INPS, che ha precisato che potrebbe essere necessario perché le risorse stanziate dal decreto (euro 2,16 mld) sono particolarmente limitate. Di conseguenza, si darà precedenza alle domande arrivate prima e, una volta raggiunto il limite di spesa, non ne verranno accettate altre.
In attesa della circolare esplicativa, il Presidente dell’INPS ha anticipato che la domanda per l’indennità si potrà inoltrare solo avendo a disposizione il Pin rilasciato dall’INPS.
La procedura per il pagamento, invece, sarà semplificata. Di conseguenza, si prevedono tempi abbastanza brevi per l’erogazione delle indennità.
Si ricorda che si tratta di un’indennità non tassabile e non considerata come una tantum, per cui potrebbe essere rifinanziata per aprile, ammesso che ci siano le risorse necessarie per coprire la misura.
VI) Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga (Art. 22)
Nel DL 18/2020 sono stati previsti una serie di interventi volti a sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese, danneggiati dalle misure restrittive adottate per evitare la diffusione del virus COVID-19.
Non sono mancate ieri le analisi, critiche, degli addetti ai lavori (Consulenti del Lavoro) dei principali interventi presenti nel decreto riguardanti gli ammortizzatori sociali, permessi, congedi e aiuti alle famiglie, licenziamenti.
L’aspetto che in questi giorni è più dibattuto è sicuramente quello della cassa integrazione, il cui accesso è stato semplificato con l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19”, unitamente all’esonero dal procedimento di consultazione sindacale (di cui all’art. 14 del D. Lgs. 148/2015) e dei termini del procedimento.
Tuttavia, l’art. 19 del DL 18/2020 subordina l’accesso all’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che deve essere svolto anche in via telematica, contrastando almeno in parte con quanto previsto con l’esonero dalla consultazione sindacale.
Inoltre, un aspetto da chiarire riguarda anche il rapporto tra le varie disposizioni che si sono susseguite nelle scorse settimane, con interventi già previsti e attuati per le prime zone rosse.
Si auspicano quanto prima chiarimenti da parte degli Istituti competenti (INPS e Ministero del Lavoro) al fine di risolvere i diversi dubbi interpretativi e rendere operativo questo importante strumento.
VII) Ricorsi, depositi e appelli sospesi dal 9 marzo al 15 aprile (Art. 83).
L’art. 83 del DL 18/2020 prevede la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, anche per processo tributario oltre che per il processo civile.
I termini che scadono nel periodo di sospensione o che decorrono durante il periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono dunque sospesi per 38 giorni.
La sospensione vale anche per i termini che hanno inizio nel periodo di sospensione. Pertanto, per gli accertamenti notificati nel periodo di sospensione, il termine per la proposizione del ricorso decorre in ogni caso dal 16 aprile 2020.
In tale ambito si segnala che l’art. 67 del decreto legge stabilisce inoltre, creando una sovrapposizione rispetto alla previsione generale, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori.
A ben vedere, ne scaturisce un doppio regime di sospensione dei termini, uno più ampio per gli Uffici, uno meno ampio per le altre parti, cui si applica la previsione generale di sospensione fino al 15 aprile 2020.
La sospensione impatta, tra l’altro, sui “procedimenti di adesione” in corso.
In particolare resta dubbio se ai procedimenti di adesione in corso alla data di entrata in vigore del DL, in quanto procedimenti amministrativi, si applichi la sospensione fino al 31 maggio 2020 o se, in considerazione del fatto che l’istanza ha l’effetto di sospendere il termine per il ricorso, per essi valga la sospensione fino al 15 aprile 2020, oppure ancora, per quanto di seguito argomentato, non si applichi addirittura alcuna sospensione.
Il dubbio trae spunto da una questione che si era posta in giurisprudenza prima dell’entrata in vigore dell’art. 7-quater, comma 18 del DL 193/2016, relativa al cumulo del termine di sospensione (90 giorni) del procedimento di adesione con la sospensione feriale dei termini processuali nel mese di agosto.
Come noto, solo l’intervento del legislatore chiariva, nel 2016, che la sospensione del termine del ricorso per 90 giorni, per effetto dell’istanza di adesione formulata dal contribuente, si cumula con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Come altrettanto noto, prima del 2016 la Cassazione aveva sostenuto il contrario, basando la propria posizione sulla tesi che il procedimento di adesione avrebbe natura amministrativa (Cass. 20 aprile 2016 n. 7995).
Ora, poiché l’art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016 si applica espressamente alla “sospensione feriale” e non anche ai casi di sospensione per eventi e calamità naturali, atteso che l’art. 83 del DL “Cura Italia” non richiama (è una “svista” ?) l’art. 1 della L. 742/1969, non può escludersi che abbia valenza, per la sospensione dei termini processuali da “coronavirus”, la giurisprudenza anteriore al 2016, che esclude il cumulo tra sospensione determinata dall’istanza di adesione e sospensione dei termini processuali determinata per legge.
Su questi punti occorrerebbe un chiarimento ufficiale.