Il differimento “al buio” dei versamenti previsti dalla bozza dell’art. 131 del DL Rilancio – Prevista la pubblicazione in G.U. per domani.

Roma, 17 Maggio 2020

La scadenza è per domani, 18 maggio 2020, ma a tutt’ora il DL Rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come aveva preannunciato il Presidente Conte, al più tardi per oggi, domenica. A questo punto, approderà certamente in GU domattina, l’ultimo giorno utile !

Come noto scade domani il termine per effettuare i versamenti relativi al mese di aprile di: l’IVA periodica; le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; le trattenute di addizionali IRPEF; i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi INAIL.

L’Art. 131 del DL Rilancio che entrerà in vigore domani, modifica l’art. 18 del DL 23/2020 dello scorso 8 aprile, prorogando ulteriormente i versamenti dal 30 giugno al 16 settembre.

Il versamento andrà effettuato entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o a rate, di pari importo, in un massimo di quattro delle quali l’ultima con scadenza il 16 dicembre 2020. 

Beneficiano della possibilità di sospendere i versamenti in scadenza domani i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione i cui ricavi o compensi nello scorso periodo d’imposta (2019) non hanno superato euro 50 milioni, allorché il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, si siano ridotti in misura almeno pari al 33%.

Per le imprese i cui ricavi o compensi nel precedente periodo d’imposta siano stati superiori ad euro 50 milioni, la riduzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019, dev’essere almeno pari al 50%.

Si evidenzia che in merito al versamento dell’IVA periodica, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2020 ha precisato che ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, anche i soggetti con liquidazioni IVA su base trimestrale devono verificare la riduzione del fatturato o dei corrispettivi facendo riferimento ai soli mesi di marzo 2020 vs/marzo 2019 ed aprile 2020 vs/aprile 2019.

La nozione di fatturato, ai fini della verifica della sua riduzione rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, è stata esplicitata sempre dalla circ. AE n. 9/2020, nella quale è stato precisato che devono essere prese in considerazione le operazioni fatturate nel mese e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di marzo ed aprile 2019 (rispetto a marzo ed aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione, vale a dire la data della fattura. Per le fatture differite, il riferimento è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Per le operazioni per le quali non è stata emessa la fattura, ad esempio perché non dovuta a norma dell’art. 22 del DPR 633/72, si considera la data del corrispettivo giornaliero.

Il criterio adottato dal Legislatore nel redigere la norma, improntato alla riduzione del fatturato, rende irrilevante il momento dell’incasso della fattura e/o del corrispettivo, così come il momento di registrazione delle fatture emesse o l’eventuale differimento del termine per la liquidazione periodica, come nel caso dei soggetti con contabilità presso terzi.

Alcune riflessioni sono doverose sulle seguenti fattispecie per le quali, nonostante non siano state fino ad oggi oggetto di indicazioni ufficiali da parte della AE, si dovrebbe concludere che:

  1. anche i soggetti passivi che si avvalgono del regime di IVA per cassa (con esigibilità dell’IVA differita al momento di incasso della fattura e/o del corrispettivo), a fini del calcolo del fatturato e della sua riduzione, devono tener conto delle fatture eventualmente già emesse nel periodo di riferimento, essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA;
  2. anche i soggetti passivi che liquidano l’IVA mensilmente e che affidano a terzi la tenuta della contabilità IVA devono considerare, ai fini del calcolo del fatturato e della sua riduzione, il mese in cui il documento è stato emesso, a prescindere dal fatto che la liquidazione e i versamenti siano eseguiti entro il secondo mese successivo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 100/98. In termini pratici, il versamento di maggio 2020 si valuta sulla base dei documenti emessi in aprile 2020, nonostante la liquidazione del mese di maggio abbia ad oggetto le registrazioni IVA relative al mese di marzo e non il mese immediatamente precedente, ovvero quello di aprile.
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