Roma, 11 Giugno 2020
Sono stati pubblicati ieri sera i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, modulo ed istruzioni incluse, per la richiesta del cfp che potrà essere inoltrata all’AdE a partire da lunedì prossimo, entro e non oltre il 13 agosto 2020.
L’Agenzia delle Entrate precisa che entro lo stesso termine del 13 agosto è possibile, qualora se ne ravveda la necessità, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se, entro il 13 agosto, non sia stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.
La trasmissione dell’istanza deve essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza. Una prima ricevuta attesterà la “presa in carico” dell’istanza; la seconda ricevuta, che sarà rilasciata dall’AdE entro 7 giorni dalla prima, attesterà lo “scarto” ovvero il suo “accoglimento”, avviando in tal caso la fase liquidatoria dell’erogazione del cfp, direttamente sul c/c bancario indicato dall’impresa.
Per quanto attiene le procedure, queste cambiano nel caso in cui l’ammontare del cfp sia superiore ad euro 150.000. In tal caso il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’art. 85 del DLgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto (verifiche antimafia), deve essere predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC ad un indirizzo dedicato.
Quanto ai requisiti soggettivi ed oggettivi, il modulo prevede l’indicazione di tutti i parametri per l’accesso al cfp, in primis la fascia di ricavi/compensi relativi al 2019, da cui scaturisce la diversa misura del cfp – fermo restando l’importo minimo erogabile di euro 2.000 – ovvero:
- ricavi non superiori ad euro 400.000, cui corrisponde un cfp pari al 20% della differenza tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato di aprile 2020;
- ricavi superiori ad euro 400.001 e fino ad euro 1.000.000, cui corrisponde un cfp pari al 15% della differenza tra i fatturati delle due mensilità di aprile;
- ricavi superiori ad euro 1.000.001 e fino ad euro 5.000.000, cui corrisponde un cfp pari al 10% della differenza tra i fatturati delle due mensilità di aprile.
Le istruzioni dell’AdE precisano che:
- i beneficiari non devono aver conseguito nel 2019 ricavi superiori ad euro 5kk; nell’istanza si dovrà indicare l’importo contabilizzato nel 2019 e che sarà valorizzato nei “campi di riferimento” dei modelli fiscali (REDDITI 2020 per il 2019); questi saranno utilizzati dall’AdE per il controllo ex post (atteso che i modelli dichiarativi saranno trasmessi entro il prossimo 30 novembre), pena la revoca del contributo con relative sanzioni;
- per le imprese che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019, il contributo spetta, nelle misure percentuali su indicate, solo se l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019;
- per le imprese che hanno iniziato l’attività tra gennaio ed aprile 2019, se la differenza tra il fatturato di aprile 2020 vs aprile 2019 è negativa (per queste imprese non è rilevante il parametro dei 2/3), il cfp sarà calcolato applicando le tre diverse percentuali (20%, 15%, 10%) in base alle soglie dei ricavi 2019, fermo rimanendo l’importo minimo del cfp (euro 1.000 per le persone fisiche, euro 2.000 per le società);
- per le imprese che hanno iniziato l’attività tra gennaio ed aprile 2019, se la differenza tra il fatturato di aprile 2020 vs aprile 2019 è positiva o pari a “zero”, sarà ottenibile il cfp nella misura minima (euro 1.000 per le persone fisiche, euro 2.000 per le società);
- per le imprese che hanno iniziato l’attività successivamente al mese di maggio 2019 – comprese quindi quelle avviate nei primi quattro mesi del 2020 – il cfp spetta nella misura minima (euro 1.000 per le persone fisiche, euro 2.000 per le società).
E’ il caso di evidenziare, tuttavia, che le istruzioni dell’AdE per la compilazione del modello non forniscono indicazioni sui criteri per individuare il momento di “inizio attività”. Guardando al passato, con riferimento ad altri strumenti agevolativi (ad es. la c.d. Legge Tremonti del 2001), l’AdE precisò che ove “la società di capitali risulti in seguito regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell’atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l’inizio dell’attività, rilevante ai fini del beneficio fiscale”. Con riferimento invece agli imprenditori individuali, sempre nello stesso contesto interpretativo, si puntualizzò che rileva l’inizio attività desumibile dal modello di dichiarazione ai fini IVA.