“Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” per le perdite d’esercizio: sterilizzazione delle perdite dell’esercizio 2020, ricapitalizzazione rinviabile di cinque anni.

Roma, 28 Dicembre 2020

La bozza del Ddl di Bilancio 2021 contiene l’attesa revisione dell’art. 6 del DL 23/2020 (il c.d. DL Liquidità), già convertito in legge nel mese di giugno, contenente le “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”.

Si rammenta che a decorrere dal 9 aprile 2020 – data di entrata in vigore del DL 23/2020 convertito nella L. 40 del 5 giugno 2020 – l’art. 6 del DL Liquidità ha disposto che “fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In altri termini, grazie alla norma anzidetta che ne ha disposto la “sterilizzazione”, il Legislatore ha previsto che le perdite di capitale emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non richiedono gli interventi imposti dal codice civile in materia di erosione del capitale sociale e/o del patrimonio netto, che potrà quindi anche assumere eccezionalmente valore negativo.

Ora, mentre il testo originario dell’art. 6 del DL 23/2020 limitava, di fatto, la “sterilizzazione” delle perdite fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2020, il Ddl di Bilancio 2021 amplia significativamente il termine concesso alle imprese per “riprendersi” dagli effetti negativi della crisi economica post pandemia, dando modo di procedere alla ricapitalizzazione fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2025.

È questo, in sintesi, il contenuto del comma 266 dell’art. 1 del Ddl. di Bilancio 2021 sostitutivo dell’art. 6 del DL 23/2020 già convertito.

La nuova versione dell’art. 6 era quanto mai necessaria, atteso che nella sua stesura originaria avrebbe avuto a breve un effetto “dirompente”, sul quale tutti gli operatori ed interpreti sembravano concordi: in caso di perdite di capitale incidenti sul minimo legale, gli amministratori delle società interessate, già a partire dal 1° gennaio 2021, avrebbero dovuto applicare gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e, quindi, orientare la società verso le seguenti alternative: ricapitalizzazione, scioglimento o trasformazione in società rispetto alla quale il capitale presente si presentasse sufficiente.

L’esigenza di evitare questo ormai imminente obbligo ha, probabilmente, rappresentato il motivo di fondo dell’intervento riformatore che, comunque, si spinge decisamente oltre.

In particolare, il comma 266 dell’art. 1 del Ddl di Bilancio 2021 sostituisce integralmente l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, stabilendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (in primis 1° luglio 2020/30 giugno 2021) – non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies del codice civile.

Il 2° comma del nuovo articolo 6 del DL Liquidità prevede quindi che il termine entro il quale la perdita 2020 deve risultare diminuita a meno di un terzo ex artt. 2446 comma 2, e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo, ergo al 31/12/2025; l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio (qualora non vi abbia provveduto precedentemente) dovrà eventualmente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può quindi deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio al 31/12/2025.

L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3 del nuovo testo dell’art. 6).

Come previsto dal comma IV del nuovo art. 6 del DL 23/2020, le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota Integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

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