Roma, 26 Giugno 2020
Nella risoluzione n. 34/2020 di ieri l’AdE rettifica la propria precedente posizione, ammettendo le detrazioni senza limiti per gli immobili strumentali, merce e/o patrimoniali delle imprese.
Le detrazioni IRPEF o IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla destinazione data loro dall’impresa:
- immobili strumentali
- immobili “merce”
- immobili patrimoniali
Con la risoluzione dell’AdE è arrivata, quindi, la tanto attesa rettifica della propria posizione sinora assunta in ordine alla diatriba sulla tipologia di immobile per il quale spetta l’agevolazione fiscale, posizione che ha generato un considerevole contenzioso nel corso dell’ultimo decennio, atteso che fino a ieri, l’AdE, sosteneva “a spada tratta” che l’ecobonus spettasse soltanto con esclusivo riferimento ai “fabbricati strumentali” delle imprese, escludendo dal beneficio sia gli immobili “merce” sia quelli “patrimoniali” e destinati alla locazione.
All’esito dell’apprezzabile contenzioso attivato e coltivato da chi non condivideva questa “visione” dell’AdE, solo recentemente la Corte di Cassazione (ordinanze del 23/07/2019 nn. 19815 e 19816 e del 12/11/2019 nn. 29162, 29163 e 29164) ha deciso che la detrazione IRPEF/IRES del 55- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013, spetta anche alle imprese (società comprese) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.
La Suprema Corte che, dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento, ha affermato che il bonus fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti si rivolge a un’ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società.
Secondo la Cassazione, la delimitazione del perimetro applicativo della detrazione che era stata introdotta dall’Amministrazione finanziaria era incompatibile con l’interpretazione letterale delle norme riguardanti l’agevolazione fiscale, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva.
La ratio legis della detrazione fiscale, ritengono i giudici della Suprema Corte, è evidente e consiste nella volontà d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Una precisazione sull’aspetto “soggettivo” è doverosa, e concerne gli immobili oggetto di contratto di leasing – traslativo o operativo che sia – relativamente ai quali l’art. 2 comma 2 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente.
Nelle proprie ordinanze la Cassazione si spinge oltre, sancendo che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ai fini della detrazione fiscale in quanto non contemplata nei commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte, l’AdE ha dovuto fare dietrofront e rimediare alla propria, limitata, visione delle norme.
In conformità con principi appena esposti, anche il c.d. “sismabonus” disciplinato dall’art. 16 del DL 63/2013 deve essere riconosciuto per gli interventi antisismici eseguiti su tutti gli immobili delle imprese.
Alla luce della risoluzione n. 34/2020 di ieri, gli uffici operativi dell’AdE ne dovranno tenere conto nella gestione del contenzioso pendente in materia, riesaminando le controversie pendenti, che dovranno essere “abbandonate” qualora incentrate sulla tipologia di immobile oggetto di intervento.