Il Contributo a Fondo Perduto previsto dall’art. 1 del DL “Sostegni bis”.

Roma, 21 Maggio 2021

Come già anticipato nel blog dello scorso 4 maggio, il DL Sostegni-bis approvato ieri in Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo c.f.p., che potrà essere “automatico” sulla stessa base di calcolo del DL Sostegni precedente, ovvero “alternativo” su apposita istanza, calcolato su un lasso temporale differente.

L’art. 1 del DL “Sostegni-bis” approvato ieri differisce rispetto alle prime bozze circolate nelle scorse settimane, è quindi necessario rifare il punto.

In sintesi:

  1. viene previsto un contributo automatico”, pari a quello del DL “Sostegni”, che sarà erogato direttamente dall’AdE sullo stesso IBAN già comunicato con la precedente istanza;
  2. tuttavia, se più conveniente rispetto a quanto già percepito lo scorso mese, si potrà presentare una nuova istanza per l’erogazione del c.f.p. calcolato con un metodo alternativo, quantificato sulla base di un diverso periodo di riferimento;
  3. è previsto poi una sorta di c.f.p. “a conguaglio” sul 2020, legato però all’entità del risultato economico dell’esercizio 2020 ed alla sua flessione rispetto al risultato del 2019.

Contributo “automatico”: è quello che riceveranno i soggetti che hanno presentato l’istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (il DL Sostegni precedente), convertito in legge proprio questa settimana. Il nuovo contributo sarà quindi pari a quello già riconosciuto e corrisposto dall’AdE, con la stessa modalità indicata nell’istanza presentata a marzo 2021 (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Contributo “alternativo”. Rispetto a quello “automatico” richiede una nuova istanza, fondata su un diverso periodo temporale (si ricorda che il DL Sostegni prevede come periodo di riferimento – per la quantificazione della flessione del fatturato – l’intero esercizio solare 2020 rispetto al 2019), per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, a condizione che: 

A. abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori ad euro 10kk nel 2019;

B. che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 01/04/2019 al 31/03/2020.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019, ovvero:

  • 60% fino ad euro 100k;
  • 50% da euro 100k ad euro 400k;
  • 40% da euro 400k ad euro 1kk;
  • 30% da euro 1kk ad euro 5kk;
  • 20% da euro 5kk ad euro 10kk.

NB. Il contributo “alternativo” spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo del DL “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applicano le nuove percentuali – maggiori per queste imprese, rimaste “a secco” con il DL Sostegni precedente – previste dal DL Sostegni-bis, definite sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019:

  • 90% fino ad euro 100k;
  • 70% da euro 100k ad euro 400k;
  • 50% da euro 400k ad euro 1kk;
  • 40% da euro 1kk ad euro 5kk;
  • 30% da euro 5kk ad euro 10kk.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’AdE, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento ad hoc nelle prossime settimane. Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Si evidenzia che le imprese/lavoratori autonomi che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del c.f.p. previsto dal precedente DL “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico”, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo” a titolo di conguaglio, presentando però la nuova istanza.

Il DL Sostegni-bis, infine, prevede un nuovo ed ulteriore contributo a fondo perduto, parametrato non sulla flessione del fatturato ma sui risultati economici dell’esercizio. Preliminarmente occorre precisare che questo nuovo c.f.p. sarà subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che dovrebbe arrivare entro il prossimo mese.

Tale contributo, in sintesi, spetterà a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello del periodo al 31/12/2019. L’entità della flessione richiesta, che consentirà di accedere al beneficio, sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle prossime settimane.

L’ammontare di tale c.f.p. sarà quindi determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, una percentuale che ad oggi è ignota.

Anche in tal caso il c.f.p. sarà riconosciuto previa presentazione di istanza all’AdE, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’AdE.

Il DL Sostegni-bis ha statuito che per questo nuovo c.f.p. l’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31/12/2020 sia presentata entro il 10/09/2021, quindi sensibilmente in anticipo rispetto all’ordinario termine del 30/11/2021.

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