Il DL n. 34/2020, convertito in legge con modifiche, prevede la proroga al 15 novembre 2020 della possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni in societarie non quotate.

Roma, 21 Luglio 2020

L’art. 137 del DL 19/05/2020 n. 34, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, pubblicata sul s.o. alla G.U. n. 180 di sabato 18 luglio, come già segnalato nel blog dello scorso 22 maggio, prevede l’ennesima e “straordinaria” proroga delle agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 (già previste dalla L. 160/2019, ovvero la Legge di Bilancio 2020), che in questa “versione Covid 19” è prevista per i terreni e le partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° luglio 2020, applicando l’imposta sostitutiva dell’11%.

Il DL Rilancio, pertanto, consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lett. a), c), c-bis) del TUIR.

In sede di conversione in legge, è stato disposto un lieve slittamento dei termini rispetto alla versione originaria dell’art. 137 del DL 34/2020: il soggetto intestatario della partecipazione o del terreno che voglia avvalersi dell’agevolazione, nella versione emendata della norma, entro il 15 novembre 2020 dovrà procedere nei seguenti step:

  1. un professionista abilitato (dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  2. il contribuente dovrà versare l’imposta sostitutiva dell’11%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento conferma l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11%, senza alcuna differenziazione tra partecipazioni e terreni, né tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.

Come nelle precedenti versioni (dal 2001 in avanti, l’agevolazione è stata prevista per quasi tutti gli anni successivi dalle varie Leggi di Bilancio annuali), sarà possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. Come su accennato, entro il 15 novembre 2020, in caso di rateizzazione, dovrà essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.

Le rate dovranno essere di pari importo e quelle successive alla prima scadranno il 15 novembre 2021 ed il 15 novembre 2022. Per effetto della dilazione, dovranno essere corrisposti gli interessi del 3% annuo con decorrenza 15 novembre 2020.

Alcune ulteriori riflessioni vanno fatte atteso che la legge di bilancio 2020 aveva già reintrodotto per l’anno in corso la rivalutazione del costo di terreni e partecipazioni non quotate, posseduti al 1° gennaio 2020.

Pertanto, qualora non ci sia avvalsi dello strumento agevolativo già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, che consentiva di poter esercitare l’opzione per il regime de quo entro lo scorso 30 giugno 2020, potrà ora beneficiare della proroga introdotta dall’art. 137 del DL 34/2020, procedendo con la redazione della perizia ed il versamento dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 15 novembre.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni deve essere valutata, va da sé, nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione della partecipazione o del terreno.

Per quanto attiene le partecipazioni non quotate, occorre evidenziare che:

  • l’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia;
  • mentre l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26% sul capital gainconseguito.

Pertanto, affinché il soggetto interessato (il venditore) abbia convenienza ad aderire alla procedura ex art. 137 del Dl 34/2020, l’imposta sostitutiva dell’11%, applicata sul valore rivalutato della partecipazione, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (plusvalenza = differenza tra corrispettivo di vendita e corrispettivo di acquisto e/o valore di “carico” della partecipazione ceduta).

Questa verifica si può semplicemente effettuare rapportando l’11% (imposta sostitutiva sulla rivalutazione) al 26% (imposta sostitutiva sulla plusvalenza o capital gain), rapporto pari a 42,30% (11% / 26%).

Il che equivale a dire che sarà conveniente intraprendere la procedura prevista dal regime agevolativo allorché la plusvalenza conseguita sulla vendita della partecipazione sia superiore almeno al 42,30% del valore della partecipazione rilevato in sede di perizia.

Esemplificando.

Una persona fisica possiede una partecipazione in una società a responsabilità limitata, acquistata ad euro 100.000 (stessa cosa, qualora detto importo fosse il valore della partecipazione in sede di costituzione della società).

Il professionista incaricato dal titolare della partecipazione di redigere la perizia, stima che la medesima abbia un valore di mercato di euro 1.000.000.

A seguito di fisiologiche dinamiche negoziali, il corrispettivo di cessione della partecipazione viene fissato tra le parti in euro 1kk.

A questo punto, il titolare della partecipazione avrà convenienza ad intraprendere la procedura agevolata di “affrancamento” della partecipazione stessa, atteso che:

  1. avvalendosi della rivalutazione ex art. 137, l’imposta sostitutiva da corrispondere all’Erario sarà di euro 110.000 (11% del valore di perizia, pari ad euro 1kk);
  2. qualora invece non avesse optato per la procedura agevolata, il venditore avrebbe scontato sulla plusvalenza un’imposta sostitutiva da capital gain pari ad euro 234.000 (euro 900.000 x 26%), ovvero oltre il doppio.

Nello stesso esempio, qualora il valore di perizia e di cessione della partecipazione fosse invece di euro 130.000 (determinando un capital gain del 30% rispetto al costo di acquisto di euro 100.000), il venditore non avrebbe convenienzaad “affrancare” la partecipazione, previa perizia, atteso che pagherebbe un’imposta sostitutiva di euro 14.300 (euro 130.000 x 11%), contro un’imposta sostitutiva ordinaria di gran lunga inferiore, ovvero euro 7.800 sul capital gain conseguito (130.000 – 100.000 = euro 30.000 x 26%).

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