Art. 110 del DL 104 del 14/08/2020 c.d. DL Agosto: innovativa ed attesa rivalutazione per i “beni di impresa” con efficacia civilistica. Effetti possibili, ma non obbligatori, anche a valenza fiscale, con versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

Mediterraneo, 17 Agosto 2020

L’art. 110 del DL 104/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla GU n. 203 del 14 agosto, in vigore dal giorno di ferragosto, prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31/12/2020.

A differenza di ogni altro precedente provvedimento rivalutativo degli ultimi 20 anni, la rivalutazione nel bilancio 2020 potrà effettuarsi distintamente anche per ogni singolo bene, come chiarisce anche la relazione ministeriale d’accompagnamento a commento dell’articolo 110, ergo non sarà necessario adeguare in modo omogeneo i valori di tutti i beni compresi nei gruppi individuati dal DM 162/2001.

Alla luce di questa peculiarità, che rende particolarmente attrattivo lo strumento agevolativo, l’impresa, una volta individuati i beni da sottoporre a rivalutazione, potrà altresì valutare se attribuire, o meno, rilevanza fiscale ai maggiori importi pagando l’imposta sostitutiva del 3%.

Pertanto, si evidenzia che il nuovo regime rivalutativo per il 2020 può avere alternativamente:

  1. solo rilevanza civilistica e contabile;

oppure anche

2. rilevanza fiscale attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti in bilancio.

In sintesi, adottando la procedura di rivalutazione ex art. 110 del DL 104/2020, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata (com’è avvenuto in passato) obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi a imposizione sostitutiva. Infatti, la rilevanza fiscale della rivalutazione potrà essere valutata in via autonoma nel 2021, nel momento in cui si dovesse decidere di versare l’imposta sostitutiva del 3% per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale quindi, in termini pratici, ai fini del processo di ammortamento e/o del realizzo di plusvalenze da cessione dei beni rivalutati.

Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Nel comma 1° dell’art. 110 del DL 104/2020 si precisa che possono essere rivalutati i beni d’impresa – materiali e/o immateriali – e le partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019. Restano esclusi dal perimetro operativo della norma l’avviamento e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa quindi, in sintesi, gli immobili delle società di costruzioni e delle società di compravendita di immobili, che li abbiano qualificati come ‘bene merce’ in bilancio.

Il comma 2° dispone che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31/12/2020 e “può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”.

Il grande appeal di questa versione rivalutativa dei beni d’impresa è, quindi, che non occorre rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima “categoria omogenea” (esempio, tutti gli immobili strumentali o tutte le “partecipazioni” societarie).

Il comma 4° dell’art. 110 prevede un’aliquota dell’imposta sostitutiva estremamente contenuta, che potrebbe anche subire ritocchi al ribasso in sede di conversione in legge. In particolare, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili (come ad esempio i terreni).

Ulteriore elemento favorevole è la modalità di versamento dell’imposta del 3%, che potrà anche essere effettuato a rate, in un massimo di tre di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita quindi: prima rata giugno 2021, ultima rata giugno 2023.

Qualora si decidesse di dare valenza fiscale alla rivalutazione, la buona notizia è che i maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rileveranno ai fini:

  • della deducibilità degli ammortamenti;
  • della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 comma 6 del TUIR;
  • della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Il comma 5° dell’art. 110 del DL 104/2020 prevede, invece, un “holding period” più elevato in caso di realizzo di plusvalenze a fronte della cessione, a titolo oneroso o assegnazione ai soci, dei beni rivalutati. La norma, infatti, dispone che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita ovvero, in data anteriore al 01/01/2024 (per i soggetti “solari”).

Un passo indietro: il comma 3° dell’art. 110 del DL 104/2020 prevede che sia affrancabile anche il saldo attivo di rivalutazione. Anche per la procedura di rivalutazione in commento – come per le precedenti –  il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. Tuttavia, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, certamente non particolarmente attraente in termini quantitativi ma sempre da valutare.

Per quanto concerne, infine, la rivalutazione delle partecipazioni (rivalutazione che, fiscalmente, è generalmente vantaggiosa solo per quelle che non hanno i requisiti Pex ex art. 87 del TUIR), il richiamo al singolo bene fa ora ritenere rivalutabile anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata. Ad esempio, se si posseggono 100 azioni della società ABC S.p.A., di cui il 40% sarà mantenuto a lungo termine ed il restante 60% sarà ceduto con forte plusvalenza, dal 2024 in poi sarà possibile “neutralizzare” la plusvalenza con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, vantaggiosa rispetto al 24% (IRES) che colpirebbe la plusvalenza conseguita.

Il testo attuale dell’art. 110 del dl 104/2020 non richiede particolari formalismi per procedere alla rivalutazione. In particolare, al contrario delle rivalutazioni in tema di terreni e partecipazioni societarie detenute non in regime d’impresa, non è ad esempio richiesto che i maggiori valori siano attestati da una perizia di stima giurata. Pertanto, salvo modifiche in sede di conversione in legge, si potrà procedere senza particolari formalità in termini di valutazioni/perizie, in ogni caso consigliabili in vista del, sempre possibile, contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Nella determinazione dei maggiori valori di bilancio dei beni materiali/immateriali, occorrerà sempre tenere presenti i seguenti due principi base:

1) i limiti individuati dall’art. 11, comma 2, della L. 342/2000, in forza del quale i valori rivalutati non possono superare i valori attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani e/o esteri;

2) quanto precisato dal DM n. 162/2001, in virtù del quale “il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito”.

Dal punto di vista dei principi di redazione del bilancio occorrerà riferirsi ai principi contabili OIC 16 ed OIC 24 che, in tema di immobilizzazioni materiali e immateriali, prevedono che la rivalutazione – possibile soltanto nei casi consentiti dalla legge – debba essere improntata al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio con individuazione di un valore massimo pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione stessa.

In tale scenario, in assenza di perizia ad hoc, sarà necessario acquisire e mettere agli atti la documentazione che possa provare i maggiori valori contabili delle immobilizzazioni. A titolo esemplificativo:

  1. in alcuni casi sarà possibile fare riferimento ai listini prezzi (come ad esempio per i beni usati più commercializzati, come gli automezzi);
  2. in alternativa, utili potrebbero risultare offerte da parte di operatori del settore per l’acquisto dei beni;
  3. da valutare il reperimento di prezzi di vendita, anche tramite il canale internet, di beni identici o quantomeno simili.

Al di là di beni per i quali siano disponibili “banche dati” più o meno attendibili, va da sé che la strada più tutelante resta quella della perizia, che si rende di fatto necessaria sia in presenza di valori rilevanti sia per l’unicità di alcuni beni, come ad esempio quelli da valutare in base ai flussi di cassa attesi per un certo lasso temporale o in base alla capacità di ammortamento, come ad esempio: immobili strumentali, marchi, brevetti, macchinari ed impianti specifici, linee automatiche di produzione, etc..).

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