Roma, 30 Agosto 2020
Il “DL Agosto” estende il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo al mese di giugno 2020 e, per gli stagionali, a quello di luglio.
L’art. 77 del DL 104/2020, pur essendo intestato “Misure urgenti per il settore turistico”, nell’ambito delle misure relative al settore turistico, modifica l’art. 28 del DL 34/2020, estendendone la portata relativa ai mesi di riferimento a tutti i soggetti ammessi all’agevolazione e non solo, quindi, alle imprese del comparto turistico.
L’art. 28 del DL 34/2020, già convertito in legge, come noto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione (relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020) degli immobili ad uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori ad euro 5kk nel 2019 (soggetti “solari”), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio 2019.
Nell’ambito della conversione in legge del DL 34/2020, sono state previste alcune novità in merito a tale agevolazione, tra cui l’estensione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori ad euro 5kk nel 2019, anche se in misura ridotta (20% in luogo dell’ordinario 60%, 10% nel caso di affitto d’azienda, in luogo dell’ordinario 30%).
Inoltre, l’art. 77 comma 1, lett. a), del DL 104/2020, con una modifica al comma 3 dell’art. 28, prevede ora che il credito di imposta in esame spetti – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – non più soltanto alle strutture alberghiere e agrituristiche, e alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, ma anche alle strutture termali.
Ferme restando le altre condizioni previste dalla disposizione originaria di cui all’art. 28 del DL 34/2020, l’altra non trascurabile modifica prevista dal “DL Agosto” riguarda, come anticipato infra, i mesi rilevanti ai fini dell’agevolazione, modifica che riguarda tutti i soggetti ammessi al beneficio.
In particolare, l’art. 77 del DL 104/2020, comma 1, lett. b), modifica il comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2020 (il c.d. DL Rilancio”), prevedendo il credito d’imposta del 60% sul canone di locazione (e del 30% sul canone di affitto d’azienda) anche per il mese giugno 2020, e luglio per gli stagionali.
In altri termini, a seguito di tale modifica, è ora previsto che:
- il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, è ora commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Va da sé che per il mese di giugno 2020 valgono le stesse norme, in merito sia all’effettivo pagamento del canone per poter fruire del credito d’imposta, sia alla possibilità di cederlo al locatore e/o a terzi.