Roma, 24 novembre 2022
Nel premettere che siamo ancora in presenza di una bozza e non del testo di legge che sarà pubblicato in G.U., vale la pena iniziare a fare alcune riflessioni sul “perimetro” di quanto, a breve, sarà legge.
Nel leggere la bozza di disegno di legge di bilancio 2023, diverse sono le forme di attuazione della c.d. “pace fiscale”.
Preliminarmente si evidenzia che, eccezion fatta per la definizione delle liti pendenti, queste “rottamazioni” non prevedono nessuno sconto di imposta.
Le liti pendenti innanzi alle Corti di Giustizia.
La definizione delle “liti” è quindi la più appetibile per le imprese ed i contribuenti: non è previsto nessun limite di valore e, finalmente, essa potrà riguardare ogni processo in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, senza alcun riferimento alla natura impositiva o meno dell’atto (concetto che, stranamente, rimane però per le conciliazioni giudiziali agevolate e per la rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione).
La lite deve essere pendente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, quindi, salvo modifiche al testo, è opportuno notificare celermente gli eventuali ricorsi in scadenza da qui a fine anno.
Vengono in sostanza riproposte le percentuali di definizione dell’art. 6 del DL 119/2018 (la precedente “rottamazione”) e c’è sempre lo stralcio di sanzioni e interessi (salvo le liti solo su sanzioni non collegate al tributo).
In sintesi questa la “scaletta” della futura definizione:
- se l’AdE è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte;
- se l’AdE è rimasta soccombente in secondo grado si paga il 15% delle imposte;
- se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare il 100% delle imposte;
- se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio o pende in rinvio, si paga il 90% delle imposte;
- se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di giudizio precedenti e il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte.
Questo è un aspetto fondamentale: rimane valida l’attuale definizione delle liti in Cassazione ex art. 5 della L. 130/2022, in scadenza a metà gennaio 2023. Dunque, se il contribuente ha sempre vinto e la lite, per ipotesi, vale un milione di euro, si pagano solo 50.000 euro, con buona pace di coloro i quali hanno già pagato gli importi ottemperando alla eventuale riscossione frazionata.
La domanda della nuova “rottamazione” delle liti andrà presentata entro il 30 giugno 2023, insieme ai versamenti delle somme o della prima rata. La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali.
La “rottamazione” dei ruoli.
È prevista anche una riedizione della rottamazione dei ruoli, che concerne i ruoli/carichi consegnati all’Agenzia delle Entrate Riscossioni sino al 30 giugno 2022, con stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, oppure, per i contributi, delle maggiorazioni di legge. Si pagheranno, quindi, solo le imposte iscritte a ruolo.
Questa volta, però, sono stralciati anche gli interessi diversi da quelli di mora, quindi, ad esempio quelli da ritardata iscrizione a ruolo nonché gli aggi di riscossione per intero.
Gli importi potranno essere pagati in 18 rate trimestrali e, se si decade, salta la “rottamazione” ma, a differenza delle precedenti, sarà ammessa a quanto pare la dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
La domanda per la “rottamazione” dei ruoli andrà presentata entro il 30 aprile 2023.
Anche coloro i quali sono decaduti dalle rottamazioni precedenti nonché dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 potranno rimettersi in carreggiata.
La definizione agevolata delle “comunicazioni di irregolarità” (c.d. avvisi bonari).
Sulla base della bozza in circolazione, in estrema sintesi:
- per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli avvisi bonari da liquidazione automatica della dichiarazione possono essere definiti pagando il 3% delle sanzioni con dilazione su cinque anni, valendo ciò anche per le rateazioni in essere relative – almeno così sembra – ad anni pregressi;
- potranno essere regolarizzate anche le violazioni formali pagando 200 euro per anno, dilazionando il tutto con due rate scadenti il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024.
Tutte le altre posizioni potranno essere definite fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18.
Quanto esposto riguarda:
- gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta notificati sino al 31 marzo 2023 e i relativi accertamenti con adesione;
- le conciliazioni giudiziali, in questo caso però solo se riguardano atti impositivi.
Vertenze definite con sanzioni ridotte a 1/18.
Al di là di quanto anzidetto per “rottamazione” dei ruoli, liti ed avvisi bonari, in sintesi rimangono gli istituti ordinari ma con le più favorevoli riduzioni delle sanzioni (ad esempio se si tratta di una procedura di “adesione”, non c’è riduzione a 1/3 del minimo ma a 1/18, se si tratta di conciliazione in secondo grado non c’è riduzione al 50% ma a 1/18 del minimo).