Al via la Rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Roma, 23 gennaio 2023

L’A.d.E. ha messo a disposizione sul proprio sito l’applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022, la Legge di Bilancio 2023.

Nell’evidenziare che per effetto della “Rottamazione quater” sono stralciati tutti gli interessi passivi (gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione, dal punto di vista procedurale questo è il timing da memorizzare:

  1. entro il 30 aprile 2023 andrà trasmessa l’istanza di rottamazione, nella quale indicare il numero di rate in cui si intende pagare il debito, massimo 18, distribuite su 5 anni. Nell’istanza il Contribuente si impegnerà a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti;
  2. entro il 30 giugno 2023 l’A.d.E. Riscossione liquiderà gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Verranno altresì indicate le scadenze delle singole rate;
  3. entro il 31 luglio 2023, dovrà essere saldato l’importo dovuto, ovvero versata la prima rata. In caso di rateizzazione: le prime due rate sono pari al 10% del debito complessivo ed avranno scadenza il 31/07/23 ed il 30/11/23 mentre le rate successive – di pari importo – avranno scadenze al 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ogni successivo anno.

Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Occorre quindi avere riguardo alla data di consegna del ruolo (data antecedente alla notifica della cartella di pagamento, all’interno della quale se ne ha evidenza esatta) o alla data di trasmissione del flusso di carico, successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS in caso di contributi.

Salvo casistiche molto particolari, tutti i carichi consegnati agli A.d.E. Riscossione possono rientrare nella rottamazione. Si tratta di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate se riscosse in proprio dagli enti creditori o tramite affidamento ai propri concessionari locali e non quindi A.d.E. Riscossione.

Si segnala che i ruoli delle Casse di previdenza private rientreranno nella Rottamazione quater solo se l’ente previdenziale avrà deliberato in tal senso entro il 31/01/2023.

Particolare importante per le imprese: a seguito della sola trasmissione della domanda di accesso alla Rottamazione quater, il debitore è considerato adempiente quindi gli sarà possibile ottenere il rilascio del DURC.

A differenza delle precedenti rottamazioni il modello non va trasmesso agli indirizzi di posta elettronica certificata istituiti a tal fine dall’A.d.E. Riscossione, modalità prevista, questa volta, solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. E’ stato invece creato un applicativo web per inviare la domanda, utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE).

All’interno dell’applicativo occorrerà indicare i carichi che si desidera definire (numero della cartella, dell’avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico, etc..).

Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente ed a cui sarà quindi inviata la comunicazione di liquidazione degli importi.

Il comunicato stampa dell’AdE Riscossione del 20 gennaio 2023, precisa due aspetti importanti di questa nuova rottamazione:

  1. è possibile scegliere quali carichi definire anche all’interno della singola cartella di pagamento che porta a riscossione più ruoli, indicando il numero di ruolo, dato che emerge dalla cartella stessa;
  2. con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione. In tal caso, se riferite ad altri “carichi”, le istanze saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi “carichi” già inseriti in una domanda già presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

Sicuramente il Contribuente potrà presentare diverse domande di rottamazione entro il 30 aprile p.v., ma queste “integreranno” la prima. In tal caso, in assenza di indicazioni nel Comunicato stampa di venerdì scorso, potrà esserci un’unica comunicazione di liquidazione degli importi da parte dell’A.d.E. Riscossione, nella quale confluiranno tutte le istante presentate dal Contribuente entro il 30/04/2023.

Va precisato che la domanda di accesso alla Rottamazione quater sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la precedente dilazione concessa sarà revocata di diritto.

Sebbene il comunicato stampa non lo affermi espressamente, la decadenza dalla rottamazione quater, a differenza di quanto era sancito per le rottamazioni pregresse, non osta a una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

Contenziosi in corso

Come accennato, la presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione, circostanza che sarà cristallizzata dalla produzione in giudizio delle ricevute di versamento di tutte le rate.

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (come nel caso di mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.

Effetti dell’inoltro della domanda di rottamazione quater

Una volta presentata la domanda, l’A.d.E. Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre “fermi” amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.

Rimangono però i “fermi” e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda, pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all’esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Non potranno proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate dall’A.d.E., salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Sotto altro profilo, per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore ad euro 5.000,00.

Come già segnalato, la presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

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