Il “Decreto Imprese” del 6 Aprile 2020: queste le misure previste.

Roma, 07 Aprile 2020

Una premessa è doverosa, soprattutto per quanto attiene i tempi attuativi e l’operatività delle misure pubblicizzate ieri sera dal Governo: aspettiamo di leggere il testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale prossimamente.

Al di là delle richieste meno significative – ovvero quelle “automatiche” fino ad da euro 25.000 – destinate ad una platea significativa di soggetti, dalle società alle ditte individuali ed ai lavoratori autonomi, per accedere alle garanzie ci vorrà tempo e non verranno comunque concesse, inutile illudersi, a tutte le imprese a prescindere dal merito di credito, e ciò per una pletora di motivi.

Vale la pena segnalare che per quanto riguarda la tempistica attuativa, c’è un aspetto chiave da considerare: l’intervento della SACE (previsto per i finanziamenti più “rotondi”) è stato attuato dal Governo in deroga alla normativa comunitaria degli aiuti di Stato, per questo tecnicismo bisognerà attendere il vaglio preventivo della Commissione Europea, il che equivale a dire che indipendentemente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, le disposizioni potranno entrare in vigore solo dopo il via libera di Bruxelless ! A tal ultimo riguardo, solo per dare l’idea del clima nel Paese, basti pensare che le imprese già da ieri hanno iniziato a chiamare i loro professionisti di fiducia e le banche per poter beneficiare delle nuove linee di credito annunciate.

Vediamo in dettaglio cosa prevede il “Decreto Imprese”, con la precisazione che al momento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato per un totale circa di euro 200 mld, concesse attraverso la società SACE S.p.A. (società controllata al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti) a favore delle banche che effettueranno i finanziamenti alle imprese di medio/grandi dimensioni.

Per le imprese di medie e grandi dimensioni, il finanziamento assistito dalla garanzia SACE non potrà superare il valore più elevato tra il 25% del fatturato (ancora non è chiaro di quale esercizio) ed il 200% dei costi del personale; il finanziamento dovrà avere una durata non superiore a 6 anni. NB: non potranno accedervi  le imprese titolari di esposizioni deteriorate nei confronti della banca.

Il livello della garanzia SACE sarà inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa:

  • 90%, per quelle con meno di: 5.000 dipendenti ed euro 1,5 mld di fatturato;
  • 80%, per quelle con più di: 5.000 dipendenti e fatturato fino ad euro 5 mld;
  • 70% per quelle che superano detti parametri.

Per le PMI, invece, viene ulteriormente rafforzato il Fondo di Garanzia istituito presso MCC S.p.A., aumentandone sia la dotazione finanziaria, sia la capacità di generare liquidità.

La garanzia sarà gratuita sino al 31/12/2020, contrariamente a quanto accade oggi.

Occorre ricordare che il Fondo di Garanzia non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa, per cui le condizioni di rimborso, nell’ambito dei limiti fissati dalla norma, saranno lasciati alla libera contrattazione tra le parti, salvo la determinazione di un tasso massimo (i tassi di interesse dovrebbero oscillare tra lo 0,2% e lo 0,5%) per le operazioni di importo sino ad euro 25.000 o per le imprese con fatturato sino ad euro 800.000.

In linea generale la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90%, che in alcuni casi può anche raggiungere il 100%, con una valutazione del merito creditizio secondo il modello previsto dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia.

La garanzia al 100% è riconosciuta alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, in presenza di determinati requisiti (allo stato attuale, ufficialmente ignoti).

In tal caso i finanziamenti dovranno avere le seguenti peculiarità:

  • prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 18/24 mesi dalla data dell’erogazione;
  • avere una durata minima da 24 fino a 72 mesi;
  • avere un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato (l’anno 2018; con ciò sembrerebbero escluse le società costitute nel 2019) o dell’ultima dichiarazione presentata alla data della domanda e comunque non superiore ad euro 25.000.

Una seconda ipotesi di garanzia al 100% è prevista, sempre stando alla bozza di decreto, per le sole PMI con ammontare di ricavi (riferimento anno 2018 ?) non superiore ad euro 800.000 e per un limite massimo del 15% dei ricavi medesimi, ergo si potrà accedere ad un finanziamento dell’importo massimo di euro 120.000 per ciascuna società/impresa. In questo caso la concessione della garanzia richiede però l’applicazione del modello di valutazione da parte del Fondo di Garanzia MCC.

In una terza ipotesi si arriva alla garanzia del 100%, con una forma “mista” tra Stato (che garantirà il 90% del finanziamento) e l’intervento obbligatorio di un Confidi convenzionato (che dovrà garantire l’altro 10%). Questa fattispecie riguarderà le realtà imprenditoriali con un ammontare di ricavi non superiore ad euro 3,2 milioni. In questo caso i finanziamenti non potranno eccedere il minor valore tra: il 25% dei ricavi e l’importo di euro 800.000, che rappresenterà pertanto un tetto massimo.

Come su accennato, mentre nei casi di applicazione della garanzia al 100% le domande di intervento potranno essere presentate alle banche a partire dall’entrata in vigore del Decreto, per gli altri casi si dovrà attendere il via libera della Commissione Europea.

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