Roma, 22 aprile 2023
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un comunicato stampa di ieri, ha annunciato che mediante un prossimo intervento normativo – annunciato per il 1° maggio – il termine di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli verrà posticipato dal 30 aprile al 30 giugno.
Ad oggi non è ancora chiaro con che tecnicalità normativa sarà varata la modifica, se mediante emendamento posto in sede di conversione del D.L. 34/2023 (c.d. decreto “Bollette”) oppure tramite un D.L. ad hoc.
A valle del provvedimento normativo, quindi, verranno posticipati i seguenti termini:
- il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell’Agente della riscossione) slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2023;
- il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.
Si tratta di una proroga più che opportuna, anche alla luce dei vari disguidi che si sono verificati in questi giorni, relativamente all’invio telematico delle domande di rottamazione dei ruoli.
Vale la pena ricordare ancora che “la rottamazione quater” dei ruoli ex L. 197/2022 risulta più favorevole delle precedenti considerato che oltre alle sanzioni e agli interessi di mora, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.
Sono annullati gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e gli aggi per l’intero, a differenza delle versioni precedenti, in cui erano abbattuti i soli interessi di mora e gli aggi corrispondenti alle somme abbattute.
Vi rientrano i carichi consegnati all’A.d.E.R. dal 2000 al 30 giugno 2022 afferenti tutte le imposte dirette ed indirette, nonché quelli derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS.
Si rammenta che la domanda può essere presentata solo dal contribuente, non quindi dall’intermediario abilitato mediante Entratel.
Bisogna necessariamente usare l’applicativo telematico messo a disposizione sul sito, non essendo possibile inviare la domanda a mezzo PEC.
La domanda va presentata quand’anche la rottamazione non abbia costi, si pensi ai ruoli relativi a sole sanzioni o interessi.NB. Anche coloro i quali hanno fatto domanda per le precedenti rottamazioni possono beneficiarne, sebbene siano decaduti o non abbiano pagato nessuna rata. Occorre altresì in questa ipotesi presentare la nuova domanda.